Docenti depennati o esclusi dalle GPS O dalle GI. Questo è quanto prevede l’ordinanza ministeriale 112. In quali casi?
Come riportato nell’art 14 del decreto sopra indicato: ‘’I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), e) e f) sono depennati dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d’istituto. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c) e d) sono esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d’istituto unicamente con riferimento alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio. Conseguentemente all’adozione dei suddetti provvedimenti, si provvede alla risoluzione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, dichiarando il servizio prestato non valido ai fini giuridici’’.
DEPENNAMENTO:
aspiranti destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
soggetti licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso ovvero della destituzione;
aspiranti dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lett. d), del DPR n. 3/1957, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ESCLUSIONE:
aspiranti dispensati dal servizio, ai sensi dell’articolo 439 del D.lgs. n. 297/94, per mancato superamento del periodo di prova (esclusivamente per la medesima classe di concorso o tipologia di posto, in relazione alla quale è stata disposta la dispensa dal servizio);
aspiranti dispensati dal servizio per incapacità didattica, ai sensi dell’articolo 512 del D.lgs. n. 297/94 /esclusivamente per la medesima classe di concorso o tipologia di posto, in relazione alla quale è stata disposta la dispensa dal servizio).
di CLAUDIO CASTAGNA
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