Nota Ambito territoriale di Cuneo
Continuano incessantemente le proteste e i reclami da parte degli aspiranti supplenti esclusi dall'algoritmo delle assegnazioni.
Dall’altra parte intanto, gli Uffici scolastici continuano a pubblicare note di chiarimento, per dare risposta alle diffide pervenute.
L'Ambito territoriale di Cuneo ha infatti emesso una nota dove viene chiaramente specificato che in alcun caso l’Ufficio può sostituire le preferenze frutto di un errore nella compilazione della domanda da parte di un candidato che ha richiesto una scuola o una tipologia di posto diversa, tenuto conto del principio di autoresponsabilità nella compilazione della domanda.
La nota
Sono pervenuti all’Ufficio numerosi reclami e diffide che si riferiscono principalmente alle seguenti problematiche:
nomina attribuita a un docente con punteggio notevolmente più basso o posizione inferiore;
attribuzione di nomina diversa da quella prospettata dall’aspirante.
Per quanto riguarda il primo caso si precisa che i candidati in posizione inferiore beneficiano di una precedenza di cui alla Legge n. 104/1992. Vi è poi il caso invece dei candidati “riservisti”, ossia beneficiari della Legge n. 68/1999, a cui spetta un posto intero ciascuno, avendo riguardo alla metà dei posti messi a disposizione per le supplenze. I diritti di precedenza e di riserva non possono essere diffusi in rispetto della normativa vigente sulla privacy.
Per quanto riguarda il secondo caso la motivazione è da ricercarsi nella modalità di espressione delle preferenze nell’istanza prodotta dal candidato. Il sistema informativo infatti, arrivato alla posizione del candidato “X”, se non individua fra le preferenze espresse da quel candidato le sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio, preferenza, riserva o precedenza, l’aspirante viene considerato rinunciatario per quella classe di concorso e non potrà più ricevere nomina da GPS per quella specifica cdc per l’intero anno scolastico (art. 12 c. 4 OM 112/2022). In alcun caso l’Ufficio può sostituire le preferenze frutto di un errore nella compilazione della domanda da parte di un candidato che ha richiesto una scuola o una tipologia di posto diversa, tenuto conto del principio di autoresponsabilità nella compilazione della domanda.
In ultima analisi si rappresenta il caso di aspiranti che, a parità di punti, hanno espresso preferenze di tipo “sintetiche”, ossia riguardanti l’intero comune, distretto, o Provincia. In questi casi, il Sistema applica il principio di massimizzazione delle nomine ed assegna le cattedre in base al codice meccanografico crescente ricavabile dai Bollettini Ufficiali pubblicati dal Ministero dell’Istruzione. A titolo esemplificativo, nel caso di docente x e docente y con medesimo punteggio che abbiano espresso, il primo preferenza puntuale su una scuola di un distretto e il secondo preferenza sintetica sul medesimo distretto, il sistema soddisferà prioritariamente il docente x sulla scuola puntualmente richiesta e successivamente il docente y su una scuola disponibile del distretto in ordine di codice meccanografico.
di VALENTINA ZIN
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