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Mobilità, domani 29 maggio gli esiti : Comunicazione anche per esito negativo? In caso di rinuncia cos'è possibile fare? Tutte le info

"L’elenco dei nominativi di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio sarà pubblicato sul sito dell’Ufficio scolastico di destinazione, con annessa scuola..."

Manca veramente poco per conoscere gli esiti sulla mobilità 2026, infatti, domani 29 maggio i docenti riceveranno una mail con il risultato definitivo. L’ordinanza ministeriale n° 43 del 12 marzo 2026 dispone l’esito anche per chi non otterrà il trasferimento o passaggio di cattedra/ruolo. 


L’elenco dei nominativi di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio sarà pubblicato sul sito dell’Ufficio scolastico di destinazione, con annessa scuola, tipologia di posto richiesto, punteggio ed eventuali precedenze.


Dunque, sia in caso di esito positivo che in caso di esito negativo, il personale riceverà comunicazione tramite mail all’indirizzo inserito nel portale Istanze Online. Per chi ha ottenuto il trasferimento o il passaggio, inoltre, è data comunicazione del provvedimento presso l’Ufficio territoriale cui è stata presentata la domanda. Per chi invece non ha ottenuto nessuno dei due movimenti può consultare su Istanze on line l’esito della propria domanda.


E se un docente deve rinunciare al trasferimento ottenuto dopo la pubblicazione degli esiti?

Precisiamo che tale decisione non è una scelta discrezionale o automatica del docente, la procedura per la rinuncia viene regolamentata dall'O.M. 43/2026 e solo in casi specifici è possibile riceverla, nell' articolo 5 comma 5, viene indicato:

“Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi”.

Mentre, nel comma 6 viene specificato che: “Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, essere concluso con un provvedimento espresso”.

I PASSAGGI

Dopo che il docente ha ricevuto l'esito il 29 maggio 2026 possiede a tutti gli effetti titolarità nella scuola a partire dal 1° settembre 2026. Per cui l'unico modo per rinunciare è richiedere una procedura straordinaria, rispettando questi passaggi:

  • Il docente deve dimostrare che si sono verificate situazioni oggettivamente gravi, come motivi di salute personali o di familiari da assistere;

  • successivamente, la richiesta va indirizzata all’Ufficio Scolastico Regionale o Provinciale di arrivo;

  • la rinuncia non deve incidere negativamente sulle operazioni di gestione dell’organico di fatto;

  • l’amministrazione può decidere se accogliere o meno la richiesta. L’accoglimento infatti è regolato dalla presenza di posti disponibili nella vecchia scuola di titolarità.

Esiste però un'altra alternativa se non vi sono i requisiti per l'annullamento e consiste nella partecipazione alla mobilità annuale.

Il docente potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria, a patto di possedere i requisiti previsti dal CCNI, “congelando” per un anno la scuola ottenuta con il trasferimento.




di Natalia Sessa





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