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ESAME DI MATURITÀ: SECONDA PROVA NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI NUOVO ORDINAMENTO

Le FAQ del Ministero dell’Istruzione e del Merito


Come accade ogni anno, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha messo a disposizione un’apposita pagina dedicata agli esami di Stato del I e del II ciclo di istruzione contenente tutte le informazioni utili e le disposizioni normative.


Recentemente è stata anche aggiornata la sezione FAQ, vediamo in particolare le risposte alle domande più frequenti in relazione alla seconda prova negli istituti professionali di nuovo ordinamento:

  1. Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, ai sensi dell’articolo 20 commi 3 – 6 dell’OM n. 45 del 9.3.2023, l’elaborazione delle proposte di traccia è effettuata dai docenti titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della prova. Tra tali docenti può essere compreso anche il docente di lingua straniera? No; poiché la seconda prova verte sulle competenze professionali in uscita, e negli istituti professionali non è previsto alcun insegnamento tramite la metodologia CLIL, l’accertamento delle competenze oggetto della seconda prova non può avvenire per il tramite della lingua straniera

  2. Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, ai sensi dell’articolo 20 commi 3 – 6 dell’OM n. 45 del 9.3.2023, l’elaborazione delle proposte di traccia è effettuata dai docenti titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della prova. Qualora sia presente un commissario esterno titolare di insegnamento di Area di indirizzo che concorre al conseguimento delle competenze oggetto della prova, tale commissario esterno è coinvolto nella predisposizione delle proposte di traccia? Si.

  3. Per gli indirizzi di istruzione professionale Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane, Manutenzione e assistenza tecnica e Industria e artigianato per il Made in Italy sarà consentito l’uso di manuali tecnici durante lo svolgimento della prova? Nell’indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane la commissione potrà fornire, per consultazione, estratti del manuale e/o del prontuario, o altra documentazione tecnica ritenuta utile per lo svolgimento della prova.

  4. Nel Quadro di riferimento dell’indirizzo di istruzione professionale Manutenzione e assistenza tecnica, il Nucleo 2 è così formulato: 2. Esecuzione e/o descrizione del processo per l’installazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo le specifiche tecniche e la normativa di settore, degli apparati, degli impianti, anche programmabili, e di veicoli a motore ed assimilati, nel rispetto delle norme di sicurezza e della tutela ambientale: a. eventuale selezione dei componenti e/o degli apparati e/o degli impianti da installare;


b. pianificazione dell’intervento a livello di scelta di strumenti, tempi, costi; c. utilizzo della documentazione tecnica; d. individuazione di guasti e anomalie; e. individuazione dei metodi e strumenti di diagnostica, anche digitali, propri dell’attività di installazione o di manutenzione considerata. Come va interpretata tale formulazione, in rapporto all’uso del termine “eventuale”? La formulazione utilizzata per il nucleo 2, che riguarda principalmente il processo di installazione e manutenzione e abbraccia tematiche di sicurezza e ambiente, va interpretata in questo senso: in base allo specifico codice ATECO individuato dall'Istituto è possibile fare riferimento, nella scrittura della traccia, ad uno o più dei punti indicati alle lettere a, b, c, d, e.

  1. In una classe quinta di istituto professionale di nuovo ordinamento gli studenti sono stati divisi in due gruppi e hanno seguito due percorsi formativi diversi (anche se questa possibilità non era contemplata dalla normativa). Come si dovrà procedere in relazione alla predisposizione della seconda prova scritta? Poiché i due gruppi di studenti hanno seguito percorsi formativi diversi, occorrerà predisporre distinte proposte di traccia per i due gruppi.

  2. L’articolo 20 comma 5 dell’OM n. 45 del 9.3.2023 prevede, al punto B), una elaborazione collegiale delle proposte di traccia nelle “classi parallele”. Cosa si intende con questa espressione? Con l’espressione “classi parallele” si intendono due o più classi che, nell’ambito dello stesso indirizzo, abbiano seguito lo stesso percorso e abbiano avuto, perciò, il medesimo quadro orario. Quando due classi abbiano dunque condiviso lo stesso percorso per profili e competenze formative, là dove uno o più docenti abbiano approfondito particolari aspetti dell’insegnamento loro affidato, questo non può essere inteso come motivo di distinzione sì da procedere a testi distinti e differenziati di seconda prova.



di VALENTINA ZIN

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