Entro questa settimana dovrebbe essere pubblicata l’ordinanza ministeriale che regolamenta l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), con la relativa apertura della finestra temporale per la presentazione delle domande (apertura il giorno successivo alla pubblicazione dell’OM).
Per quanto riguarda le GPS e le relative conseguenze in caso di docente sospeso è necessario precisare che si fa una differenza tra: sospensione per sanzione disciplinare o sospensione per mancato assolvimento obbligo vaccinale
Differenza tra sospensione per sanzione disciplinare e sospensione per mancato assolvimento obbligo vaccinale
Nel caso di sospensione per sanzione disciplinare i docenti possono possono presentare domanda, se gli effetti dei suddetti provvedimenti si concludano antecedentemente al termine del biennio di validità delle graduatorie. Nel caso contrario, non possono presentare domanda se gli effetti dei suddetti provvedimenti si concludano successivamente al termine del biennio di validità delle graduatorie.
Non vale lo stesso discorso per i docenti sospesi per mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale perché in questo caso non si può parlare di sanzione disciplinare.
Durante il periodo di sospensione i docenti non vaccinati:
non hanno percepito lo stipendio;
non hanno maturato i contributi pensionistici;
non potranno nemmeno far valere il servizio che avrebbero maturato nel periodo relativo alla sospensione stessa.
Cosa che avrà sicuramente ripercussioni nel punteggio da dichiarare in sede di aggiornamento delle Gps.
Non ci sono ostacoli né al primo inserimento né all'aggiornamento delle suddette graduatorie.
di VALENTINA ZIN
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