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Docenti precari, fino a 50Mila euro di risarcimento per abuso di contratti a termine. Da 4 a 24 mensilità, il ruolo non cancella il diritto ( La sentenza )

49 minuti fa
Tempo di lettura: 4 min

La sentenza si applica alle cause ancora pendenti e chiarisce che l’immissione in ruolo non sostituisce l’indennità per l’abusiva reiterazione dei contratti a...

"La stabilizzazione non cancella il diritto al risarcimento per l'abuso dei contratti a termine. E l'indennità può arrivare fino a 24 mensilità, anche per chi nel frattempo è stato assunto a tempo indeterminato." È quanto evidenzia Anief commentando una recente sentenza della Corte di Cassazione, pronunciata a seguito dell’udienza pubblica del 22 settembre 2026, che interviene su una questione particolarmente rilevante per il personale precario della scuola.

La Sezione lavoro ha stabilito che il nuovo articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 165/2001, modificato dal decreto-legge 131/2024, si applica anche alle controversie ancora pendenti. La Cassazione chiarisce infatti che l’eventuale conversione del rapporto a tempo indeterminato “si affianca ma non sostituisce la misura risarcitoria”.



Risarcimenti da 4 a 24 mensilità: cosa stabilisce la Cassazione

La nuova disciplina prevede un'indennità compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità, calcolate sull'ultima retribuzione di riferimento per il trattamento di fine rapporto.

Il testo normativo richiamato dalla Corte stabilisce che: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”.

Quanto può valere il risarcimento in euro

La forbice da 4 a 24 mensilità può tradursi in importi di diverse migliaia di euro. Per dare un riferimento concreto, prendendo il solo stipendio tabellare previsto dal gennaio 2026 per un docente della scuola secondaria nella fascia iniziale — circa 2.105,59 euro lordi mensili — il calcolo va da 8.422 euro per quattro mensilità a 50.534 euro per ventiquattro mensilità.

Si tratta di un esempio indicativo, non di somme assegnate dalla sentenza né di limiti uguali per tutti. Il calcolo effettivo deve utilizzare l’ultima retribuzione individuale di riferimento per il TFR, con le voci computabili. Spetta al giudice stabilire il numero di mensilità da riconoscere, considerando la gravità della violazione, il numero dei contratti e la durata complessiva del rapporto, una volta accertato l’abuso.

Mensilità riconosciute

Calcolo sul solo tabellare

4

8.422,35 euro lordi

12

25.267,04 euro lordi

24

50.534,08 euro lordi


La stabilizzazione non cancella il risarcimento: superato il precedente orientamento

La vicenda esaminata dalla Cassazione riguardava un lavoratore successivamente stabilizzato. Il giudice di merito aveva ritenuto che l'assunzione definitiva avesse prodotto un “effetto sanante dell’abuso perpetrato”, dichiarando cessata la materia del contendere sulla richiesta risarcitoria. La Suprema Corte ha ora superato questa interpretazione.

Sul piano temporale, la sentenza precisa: “una volta intervenuta la novella, in assenza di disposizione transitoria, il regime risarcitorio legale deve trovare applicazione in tutte le situazioni ancora pendenti, con il limite del giudicato interno”.

La Corte sottolinea inoltre che la nuova disposizione “si esprime in termini prescrittivi («il giudice stabilisce un’indennità»), senza formulare riserve che lascino margini per escludere la liquidazione nei casi di intervenuta stabilizzazione”. L'eventuale immissione in ruolo potrà incidere sulla quantificazione dell'indennità, quando direttamente collegata all'abuso, ma non eliminarne automaticamente il riconoscimento.


Docenti di sostegno, religione e ATA: chi è interessato

Secondo Anief, la decisione interessa i lavoratori che hanno subito un'abusiva reiterazione dei contratti a termine, a partire dai docenti di religione cattolica e di sostegno, oltre al personale ATA.

Il sindacato richiama in particolare le situazioni con oltre 36 mesi di contratti reiterati, fermo restando che il riconoscimento dell'indennità richiede la verifica delle condizioni previste dalla legge. La sentenza ha quindi cassato la precedente decisione di merito, rinviando la causa per la liquidazione dell'indennità secondo i nuovi parametri.


Pacifico (Anief): “Gli anni di precariato restano da risarcire”

Per il presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico, la pronuncia conferma la posizione sostenuta dal sindacato dopo l'entrata in vigore della riforma del 2024.

“Questa sentenza conferma ciò che sosteniamo dal giorno in cui il decreto-legge n. 131 del 2024 è entrato in vigore: il risarcimento del precariato si misura sulla gravità dell’abuso, qualunque sia la sorte successiva del contratto”. Pacifico richiama poi le conseguenze concrete per chi ha trascorso molti anni nella scuola con incarichi a tempo determinato: “l’immissione in ruolo arrivata dopo dieci, quindici, venti anni di supplenze chiude il precariato per il futuro; gli anni di precariato, già vissuti senza certezze, restano da risarcire”.


Cosa cambia per i ricorsi già avviati

Il sindacato invita quindi il personale interessato a verificare la propria posizione, soprattutto in presenza di una successione prolungata di contratti a termine. Resta una distinzione fondamentale: la Cassazione non riconosce automaticamente 24 mensilità a tutti i precari, ma stabilisce i criteri entro i quali il giudice dovrà liquidare l'indennità quando sia accertato l'abuso.

di La Redazione


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