I CHIARIMENTI CONTENUTI NEL DOSSIER
Il DL del 07 gennaio 2022 n.1 prevede prevede all’art. 1 l’estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni.
In caso di mancato rispetto di tali indicazioni indicazioni, è prevista una sanzione pari a euro 100, applicabile in uno dei seguenti casi:
a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validita' delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
La sanzione si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021.
La sanzione è irrogata dal Ministero della Salute, attraverso l’Agenzia delle Entrate. I soggetti interessati hanno tempo 10 giorni per comunicare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale. Sempre entro 10 giorni, gli stessi destinatari devono informare l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dell’avvenuta presentazione di tale comunicazione.
Recentemente sono stati sollevati alcuni dubbi proprio in merito alle sanzioni: riguardano solo gli over 50 o anche tutte le categorie di lavoratori attualmente obbligate, indipendentemente dall’età?
La risposta arriva nel Dossier, pubblicato nel sito della Camera, nel quale si evince che:
“La sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di vaccinazione viene comminata dal capoverso articolo 4-sexies del comma 1 del presente articolo 1 con riferimento sia ai soggetti di età superiore ai cinquanta anni – in relazione ai termini per l’adempimento di cui al comma 1 del medesimo capoverso articolo 4-sexies – sia ai lavoratori appartenenti alle suddette categorie specifiche; in quest’ultimo caso, si fa riferimento agli obblighi vaccinali posti dalle suddette norme specifiche (cfr. il comma 2 del capoverso articolo 4-sexies); si valuti l’opportunità di chiarire se, al di là di tale richiamo, trovino anche in tal caso applicazione i termini temporali summenzionati, posti per i soggetti ultracinquantenni, considerato che l’obbligo vaccinale, per le categorie lavorative suddette, è già vigente e considerato il “principio di legalità” (di cui all’articolo 1 della L. 24 novembre 1981, n. 689) che escluderebbe l’introduzione di una sanzione per un fatto precedente all’entrata in vigore della norma sanzionatoria”.
In altre parole, la sanzione riguarda SIA i soggetti over 50 SIA i lavoratori appartenenti alle categorie già precedentemente obbligate, indipendentemente dall’età, e tra queste c’è anche la scuola.
di VALENTINA ZIN
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