Nella circolare che indica la proroga alla somministrazione del vaccino fino al 31 dicembre, approvata dal direttore generale della prevenzione sanitaria Giovanni Rezza, il ministero ha riportato che “La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 31 dicembre 2021”.
Inoltre, la circolare ha precisato che non sarà necessario rilasciare certificazioni pubblicate.
Il ministero, in riferimento alle somministrazioni vaccinali ha trasmesso un documento dove viene scritto che “è raccomandata, a partire dal primo dicembre 2021, la somministrazione di una dose di vaccino a mRNA, come richiamo (booster) di un ciclo vaccinale primario, anche ai soggetti di età pari o superiore a 18 anni, nei dosaggi allo scopo autorizzati, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario e purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno cinque mesi (150 giorni) dal completamento dello stesso”.
Le certificazioni che dispensano dal vaccino anticovid, prorogate al 31 dicembre 2021 sono:
Le certificazioni rilasciate secondo la circolare ai soggetti che per “condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19”;
Le certificazioni di cui alla Circolare Ministero della salute del 5 agosto 2021 n. 35444 riguardanti l’esenzione temporanea dalla vaccinazione anti COVID-19 per i soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione COVITAR, ricevendo il vaccino ReiThera (una o due dosi).
Per permettere l’accesso alle attività e ai servizi esclusivamente con green pass, la Circolare del Ministero della salute numero 35309 del 4 agosto 2021, ha permesso il rilascio in formato cartaceo di “certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2”di cui, la sua validità è stata prevista fino al 30 settembre 2021, ora prorogata al 31 dicembre prossimo.
Le certificazioni possono essere rilasciate da:
Medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali;
Medici di Medicina Generale;
Pediatri di libera scelta;
Il documento di esenzione gratuito, contiene:
I dati identificativi dell’interessato (cognome, nome e data di nascita);
La dicitura “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105”;
La data di fine validità della certificazione indicata con “certificazione valida fino al ______";
Dati relativi al Servizio vaccinale in cui il soggetto che rilascia il certificato opera come vaccinatore COVID-19;
Timbro e firma (anche in formato digitale) del medico certificatore oltre al numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale.
Coloro che sono addetti al controllo del green pass non possono accettare certificazioni non ufficiali.
di CLAUDIO CASTAGNA