Fornire il preavviso alle dimissioni dal lavoro è necessario in quanto il datore di lavoro deve rimediare all’assenza del dipendente e sostituirlo . Una nostra lettrice chiede:
Buongiorno, ho un contratto con una scuola paritaria: ANINSEI 6° livello. Il contratto prevede 3 mesi di preavviso. Se ad agosto riesco ad ottenere una supplenza annuale vorrei licenziarmi. Quindi manderei la lettera di dimissioni dal 1 settembre prima di firmare per accettare la supplenza. A quale conseguenza vado incontro dal punto di vista economico? Non capisco se il datore di lavoro può richiedere indietro gli ultimi 3 stipendi oppure se dal 1 settembre non percepirò più lo stipendio dalla scuola paritaria, ma non devo pagare una “penale” per il mancato preavviso. Potete aiutarmi?
Dimissioni senza preavviso
Per coloro che sono in servizio nelle scuole paritarie sono previsti tre contratti collettivi nazionali differenti ANINSEI, AGIDAE E FISM.
A riguardo della ANINSEI, per chi ha un contratto a tempo indeterminato, può dare il preavviso previsto, mentre non è possibile per il dipendente dare un preavviso se risulta essere in malattia o in ferie. Il tempo per un preavviso di 3 mesi è per il livello VI se si tratta del contratto a tempo determinato; un mese per un preavviso nel caso di un possibile recesso, dove inoltre il contratto prevede il pagamento di una somma per la parte che recede il contratto senza un preavviso mentre chi recede il contratto senza preavviso deve pagare una somma uguale alla retribuzione. Quindi se si recede dal contratto con la scuola il 1 settembre senza comunicare un preavviso si deve pagare alla scuola una somma pari alla retribuzione per un periodo di tre mesi. Per concludere il datore di lavoro non chiede gli ultimi tre stipendi ricevuti, ma deve pagare tre mesi del suo stipendio che comprende i contributi INPS e INAIL e l’IRPEF dovuta all’Erario.