Carta docente anche per i precari, il giudice di Padova conferma 2.000 euro a un insegnante con supplenze brevi. Vittoria per le tesi ANIEF
- La Redazione

- 2 giorni fa
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Un insegnante con contratti brevi e supplenze annuali ottiene il riconoscimento della Carta docente per 2.000 euro. La sentenza del giudice di Padova segna un nuovo successo per le tesi sostenute da ANIEF

"Anche le supplenze brevi possono essere motivo di accesso alla Carta del docente utile alla formazione permanente del personale: a sostenerlo è stato il tribunale di Padova, che in una sentenza emessa una settimana fa, il 9 marzo, ha condannato il Ministero a risarcire un insegnante precario con 2.000 euro.
Nella sentenza, il giudice del lavoro ha scritto che sulla “valutazione di comparabilità” tra contratti a tempo determinato e indeterminato è possibile fare “riferimento all’ampia motivazione della citata sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 che, pur non trattando nello specifico delle supplenze brevi, offre ugualmente utili sollecitazioni. Si potrebbe ritenere comparabile al docente di ruolo anche la posizione dei lavoratori assunti a termine per un periodo sufficientemente lungo da garantire quella stabilità di rapporto che porti a presumere che della spesa in formazione fatta in favore del docente il Ministero possa trarre un vantaggio.
Tale soglia minima per l’effettiva comparabilità tra docenti a termine e docenti di ruolo potrebbe essere individuata, seppur con una qualche approssimazione, dalla durata di almeno 5 mesi (150 giorni) di prestazione lavorativa nell’anno scolastico oggetto della domanda, pari all’entità minima della prestazione di un docente di ruolo part time ai sensi dell’art. 39 comma 4 CCNL e dell’art. 4.1 OM 55/1998 (cioè il 50% dell’orario di docenza dell’insegnante full time) a cui la normativa riconosce il bonus in misura piena”.
Pertanto, il giudice di Padova apre, sempre nella sentenza della prima decade di marzo, alla possibilità di “prospettare il diritto alla Carta docenti anche a favore del supplente che, in concreto, abbia svolto la funzione didattica per quasi tutto l’anno scolastico nello stesso istituto scolastico, in base a plurimi contratti brevi, senza soluzione di continuità”: tale possibilità, scrive ancora il giudice, presuppone che sia stato svolto di “fatto un servizio comparabile a quello dei colleghi a tempo indeterminato”.
In assoluto, esaminando la questione della Carta del docente, il giudice ha ricordato che “sulla questione della compatibilità con il diritto dell’Unione europea dell’esclusione dalla fruizione della Carta docente da parte del personale docente a tempo determinato è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La Corte ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza”.
Quindi, dopo tale premessa, il tribunale del lavoro di Padova ha ricordato che la Corte di Giustizia ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”. Il giudice ha quindi rammentato che tale orientamento vale anche per il passato, perché “le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell’Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8.02. 2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali”.
Nella sentenza è stato poi riportato che “anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico”.
In particolare, secondo il C.d.S., “un tale sistema collide coni precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. […] è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.
“Ma – si legge ancora ancora nella sentenza di Padova - se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Ne deriva, scrive sempre il giudice del tribunale veneto, che “la formazione e l'aggiornamento del docente non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato, quantomeno relativamente – nei termini in cui si dirà – alle supplenze di cui all’art. 4 co. 1 e 2 L. n. 124/1999. A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti cosiddetti precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento rispetto al personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole ed in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe anche con il ledere il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito”.
“Alle medesime conclusioni – continua il giudice del lavoro - perviene la stessa Suprema Corte, in sede di rinvio pregiudiziale (Cass. n. 29961/23 cit.), laddove ritiene che “l’art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all’art. 4, punto 1, dell’Accordo Quadro” ricordando che “È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell’Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno” (v. Cass. 28.11.2019 n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 3011, Rosada Santana)”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “sono sempre più i giudici che accolgono i nostri ricorsi per fare avere la Carta del docente anche agli insegnanti che hanno svolto in passato o nell’anno in corso supplenze brevi e saltuarie. Sempre partendo dai pareri favorevoli ai precari - emessi negli ultimi anni dal Consiglio di Stato, la Corte di Cassazione e anche la Corte di Giustizia Europea – i tribunali del lavoro ritengono che la discriminazione non riguarda solo i sottoscrittori di supplenze annuali: tutto il personale della scuola che ha lavorato con una certa continuità dell’anno, anche senza soluzione di continuità tra una supplenza e l’altra, deve avere l’opportunità di recuperare i soldi non assegnati quest’anno e negli ultimi cinque: presentando ricorso gratuito attraverso i legali Anief, potranno recuperare fino a 3.500 euro più gli interessi maturati, basta collegarsi alla sezione del sito internet del sindacato oppure rivolgersi ad una sede Anief”, conclude Pacifico.
di LA REDAZIONE



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