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Carta docente anche ai precari? Sì, lo dicono “tre importanti arresti giurisprudenziali”: a Pesaro il giudice non ha dubbi e condanna il Ministero a risarcire un prof difeso da Anief con 1.500 euro

"I veri ‘fari’ sulla questione della Carta del docente per l’aggiornamento da conferire agli insegnanti precari si confermano, in ... "


Le supplenze annuali sono motivo più che giustificato per l’assegnazione della Carta del docente: lo ha ribadito il Tribunale del lavoro di Pesaro, che ha dato il via libera alla richiesta dei legali Anief in difesa di un insegnante che tra il 2021 e il 2025 ha lavorato per tre annualità sottoscrivendo contratti a termine senza mai vedersi assegnati i 500 euro annui previsti invece per i colleghi di ruolo. Il giudice ha dato piena ragione agli avvocati del giovane sindacato assegnando all’insegnante 1.500 euro.


Nella sentenza la questione è stata bene inquadrata dal giudice dal punto di vista giudiziario: “Sul diritto dei docenti non di ruolo a fruire della Carta elettronica – si legge nella sentenza – rilevano tre importanti arresti giurisprudenziali. In ordine di tempo, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, l’ordinanza della Sesta Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 18.05.2022, nella causa C-450/2021 e infine la sentenza n. 29961/2023 della Corte di Cassazione con la quale si sono affermati” una serie di “principi di diritto, ai sensi dell’art. 363bis, c.p.c.”, il primo dei quali dice che “la Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999”.


“Come rilevato da Cass. 29961/2023 – prosegue il giudice - che argomenta essenzialmente dal disposto dell’art. 282, comma 1, del d. lgs. n. 297/1994 (l’aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”) e degli artt. 63 e 64 del CCNL di comparto, per cui “È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata”. Sulla problematica compatibilità costituzionale di una disciplina “a doppia trazione”, che differenzi in modo radicale la soddisfazione del bisogno di formazione del corpo docente, v. anche CdS, n. 1842/2022, par. 5.2 e 5.3.”.


Sempre il Tribunale di Pesaro ha osservato che anche la “Corte di Giustizia dell’Unione europea, con l’ordinanza del 18.05.2022, nella causa CE-450/2021” ha dato ragione ai precari: in particolare, ha detto che la direttiva Ue “osta una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica…”.



Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “i veri ‘fari’ sulla questione della Carta del docente per l’aggiornamento da conferire agli insegnanti precari si confermano, in successione, il Consiglio di Stato, la Corte di Giustizia Europea e quella di Cassazione; tre posizione rilevanti, tutte pienamente favorevoli ai supplenti, che incidono in modo decisivo sugli orientamenti del giudice del lavoro: ecco perché fare ricorso gratuito con Anief significa giocarsi la partita in tribunale con vere possibilità di recuperare fino a 3.500 euro, più interessi legali, facendo sempre attenzione a non oltrepassare un quinquennio dalla sottoscrizione del primo contratto a termine”.


LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI PESARO

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese,

accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara il diritto della ricorrente

all’attivazione della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la

formazione, con assegnazione in essa delle somme spettanti per gli anni

scolastici 2021/2022; 2022/2023; 2024/2025.

Pone a carico di parte resistente le spese di lite, che liquida come in parte

motiva, con distrazione in favore del procuratore antistatario.



di LA REDAZIONE



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