Carta del Docente ai PRECARI: A Rieti 1.500 euro più interessi alla prof immessa in ruolo nel 2024. La natura temporanea del rapporto di lavoro non esclude tali insegnanti dall’accesso al beneficio
- La Redazione

- 19 mar
- Tempo di lettura: 5 min
"Secondo il tribunale reatino la docente ricorrente, poi “assunta con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal ..."

Anche a Rieti gli insegnanti trovano giustizia in tribunale attraverso i legali Anief: stavolta è accaduto che una supplente ha ottenuto dal giudice del lavoro “un valore corrispondente a quello perduto (pari ad euro 1.500,00), oltre interessi e rivalutazione” per avere lavorato come supplente (annuale o fino al termine dell’anno scolastico) negli a.s. “2021/22, 2022/23 e 2023/24”, durante i quali è stata costretta ad aggiornarsi a proprie spese, quindi senza la Carta del docente invece assegnata a tutti i colleghi già di ruolo.
Secondo il tribunale reatino la docente ricorrente, poi “assunta con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal giorno 1 settembre 2024”, ha piena ragione nel rivendicare la card annuale per la formazione professionale, ricordando che sul caso “di recente si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE)”.
Inoltre, ha scritto ancora nella sentenza emessa 12 giorni fa dal tribunale di Rieti, il giudice ha osservato che sempre la “CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l’art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l’art. 63 e l’art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è ‘obbligatoria, permanente e strutturale’”. Detto che l’art. 64 del “C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede inoltre che
“1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”, sempre i giudici di Lussembburgo hanno fatto osservare che “i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni);”, quindi, “se ne deve concludere, secondo la CGUE, che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall’accesso al beneficio) comporti per l’effetto una violazione della clausola 4 dell’accordo quadro”.
Il giudice del lavoro ha quindi scritto che “in linea con tale decisione, si richiama anche quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, con cui ha censurato la scelta del Ministero convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione). In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento fornito agli studenti; da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un’aliquota di esso”.
Infine, sulla stessa questione il tribunale di Rieti ha osservato che “con sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023, la Corte di Cassazione ha enunciato” una serie di “principi di diritto”, il primo dei quali prevede che “la Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”. Secondo il giudice del lavoro, dunque, “applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che, per quanto riguarda la durata delle supplenze, la ricorrente ha ottenuto degli incarichi con durata fino al 30 giugno o al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, commi I e II, della L. n. 124 del 1999, per i quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla Carta Docente”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, quindi ricorda che “la Corte di Cassazione, di recente, ma prima anche la Corte di Giustizia Europea e il Consiglio di Stato, ha espresso un parere così motivato e inattaccabile che rappresenta una sorta di pietra miliare sulla querelle della Carta del docente aperta o meno agli insegnanti della scuola pubblica italiana. È sempre più evidente, quindi, l’errore commesso dal legislatore della L.107/15, la cosiddetta ‘Buona Scuola’, che ha previsto l’assegnazione della Carta del docente per l’aggiornamento professionale solo per chi è stato già immesso in ruolo. Gli insegnanti che non accettano questa discriminazione, se hanno svolto almeno 150-180 giorni di supplenza per anno scolastico, non devono fare altro che fare ricorso gratuito con Anief. È bene anche - conclude Pacifico - che sappiano, però, che non possono passare oltre cinque anni dalla stipula del contratto a termine”.
CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI RIETI
Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
− accerta e dichiara il diritto di XXXX XXXX ad ottenere il beneficio economico della
cd. Carta del docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 per l’importo
di euro 500,00 annui e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto all'attribuzione
in favore del ricorrente della cd. “Carta del docente” secondo il sistema proprio di essa
e per un valore corrispondente a quello perduto (pari ad euro 1.500,00), oltre interessi
e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
− condanna il Ministero convenuto al pagamento, a favore dei procuratori dichiaratisi
antistatari, delle spese di lite che si liquidano in € 1.030,00 per compensi professionali
(Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022), oltre 15% per rimborso spese forfettario,
IVA e CPA e contributo unificato pari ad euro 49,00.
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di LA REDAZIONE






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