Volto coperto a scuola, in quali casi sarà ancora consentito? Il Ministero chiarisce le eccezioni previste dal decreto
Dopo l’approvazione del decreto Scuola, il MIM interviene sui limiti del divieto e precisa che il testo non è stato modificato rispetto al...

Oltre alle eccezioni per le protezioni usate nei laboratori e le maschere necessarie agli spettacoli scolastici, il divieto di volto coperto previsto dal decreto Scuola ammette l’uso di mascherine per necessità sanitarie certificate. Lo ha precisato il Ministero dell’Istruzione e del Merito in una nota del 25 settembre, chiarendo i casi esclusi dalla misura annunciata su burqa e niqab. La precisazione risponde alle notizie su possibili modifiche del provvedimento dopo il passaggio in Consiglio dei ministri.
Il MIM sostiene che le esclusioni fossero già previste nel testo approvato: “Non vi è stata nessuna modifica all’articolato del DL Scuola per la parte riguardante il divieto di burqa e niqab”. Il divieto descritto nella bozza riguarda lezioni, attività extracurricolari e incontri scuola-famiglia. Per le violazioni è prevista una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro; quando a commetterle è un minore, il testo prevede che la sanzione si applichi al genitore. Sempre nella bozza, l’accertamento della violazione è affidato al dirigente scolastico, mentre spetta al prefetto applicare la sanzione. Queste disposizioni vanno distinte dai chiarimenti ministeriali sulle eccezioni e verificate nel testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
di Leandro Castagna
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