La vigilanza all’interno della scuola, per il personale scolastico è di fatto un obbligo di servizio. Come stabilito dal CCNL, gli insegnanti sono obbligati a farsi trovare all’interno dell’aula qualche minuto prima dell’inizio delle lezioni e devono assistere gli alunni all’uscita.
La responsabilità per la violazione all’obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.
L’art. 2047 del Codice Civile prevede che “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto”.
L’art. 2048 del Codice Civile recita invece che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (…). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
Come comportarsi durante il cambio dell’ora?
Durante il cambio dell’ora se il docente successivo dovesse essere in ritardo, è di buona norma non lasciare la classe scoperta, quindi sarebbe opportuno aspettare il collega. Nel caso in cui il ritardo dovesse protrarsi, è necessario segnalarlo alla dirigenza.
La Corte dei Conti, in una sentenza del 1992, ha ribadito che è “compito della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale, anche ausiliario, nei momenti di precaria e temporanea assenza dell’insegnante”.
Qualora non si provveda alla sorveglianza, durante la ricreazione, la colpa è ritenuta grave dalla giurisprudenza, con responsabilità inversamente proporzionale all’età e al grado di maturità degli alunni.