Non esiste una graduatoria per le MAD, per le supplenze dell’anno scolastico 2021/22, i dirigenti seguono le indicazioni fornite dal ministero.
con la nota del 6 agosto 2021, il Ministero aveva limitato l’utilizzo delle MAD esclusivamente ai docenti non inseriti in nessuna graduatoria. La deroga è arrivata con nota del 27 settembre, per cui anche gli iscritti in GPS possono inviare MAD.
I criteri da seguire
possibile inviare domanda di messa a disposizione esclusivamente in una provincia (secondo alcuni sindacati la limitazione persiste anche per gli iscritti in GPS, ma ci rendiamo conto che si tratta di un dato difficilmente controllabile)
dare precedenza ai docenti in possesso di abilitazione e/o specializzazione sostegno, a seconda della nomina da conferire
accertarsi che nella provincia di provenienza la procedura di nomina da GPS sia stata completata.
A tal riguardo il Ministero non mensiona alcuna graduatoria e nessun punteggio, né tantomeno parla di arrivo delle domande nel senso temporale, quindi tutto resta a discrezione delle scuole.
Alcuni docenti chiedono il “diritto al completamento di orario, nella stessa scuola e nelle altre della stessa provincia.
La normativa non parla mai esplicitamente di “diritto” per il docente al quale è stato assegnato uno spezzone in assenza di posto intero, ma di “conserva titolo”.
Sicuramente sarà preso in considerazione il diritto di precedenza in quanto docente già assunto in servizio nella scuola dove si verifica la disponibilità potrebbe però essere concepito, in base all’OM n. 60/2020, solo per spezzone pari o inferiore a 6 ore, che non è più utilizzabile dall’Ufficio Scolastico per la formazione di una cattedra intera.
L’OM 60/2020 permette la discrezionalità del Dirigente nel sopperire alla mancanza del titolare con supplenze dei docenti interni fino ad un massimo di dieci giorni.
In questo caso dovrà essere la scuola a decidere un criterio da rispettare per le supplenze conferite da MAD, dandone visibilità sul sito della scuola.