Supplenze, chi registra le sanzioni al SIDI? Le indicazioni alle scuole per rinunce e abbandoni
L’Ufficio scolastico di Roma richiama le segreterie all’inserimento tempestivo. La procedura cambia in base a...

Quando un docente rinuncia a una supplenza o lascia il servizio, la scuola deve individuare la sanzione prevista e registrarla al SIDI, il sistema informativo del Ministero. Per farlo, occorre partire dalla graduatoria utilizzata per la nomina: gli incarichi da GAE e GPS e quelli dalle graduatorie d’istituto seguono regole diverse, sia nelle conseguenze per il docente sia nella procedura di inserimento. Su questo passaggio interviene la nota n. 63227 del 29 settembre 2026, con cui l’Ufficio scolastico di Roma invita gli istituti della provincia a registrare tempestivamente le sanzioni.
Le indicazioni applicano quanto previsto dall’Ordinanza ministeriale n. 27/2026, che richiede di comunicare al sistema rinunce, mancate prese di servizio e abbandoni.
Nomine da GAE e GPS: conseguenze e registrazione
Per chi ha ricevuto una nomina da GAE o GPS, rinunciare all’incarico o non prendere servizio entro il termine assegnato comporta la perdita della possibilità di ottenere supplenze al 31 agosto e al 30 giugno per l’intero biennio 2026/27–2027/28. La limitazione riguarda tutte le classi di concorso e tipologie di posto, anche quando questi incarichi vengono successivamente assegnati dalle graduatorie d’istituto o tramite interpello.
La conseguenza diventa più ampia se il docente prende servizio e poi abbandona l’incarico: in questo caso, per lo stesso periodo, sono precluse anche le supplenze brevi.
A questa distinzione deve corrispondere la registrazione da parte della scuola. Il percorso indicato nella nota ufficiale parte dall’area Reclutamento personale scuola, prosegue attraverso Convocazioni da G.I. del personale docente e Sanzioni, quindi arriva a Gestione Sanzioni G.P. → Sanzioni GP → Aggiungi sanzione da GPS.
Quando la convocazione arriva dalla scuola
Se la proposta proviene invece dalle graduatorie d’istituto, la rinuncia ha effetti più circoscritti: riguarda l’anno scolastico in corso e le graduatorie della scuola che ha convocato il docente.
Anche qui bisogna distinguere il posto offerto. Su posto comune, la sanzione interessa lo stesso insegnamento e il relativo sostegno dello stesso grado. Se a rinunciare al sostegno è un docente specializzato, la limitazione comprende anche gli altri insegnamenti di quel grado. In entrambi i casi, la disposizione riguarda chi non abbia già accettato un’altra supplenza.
Non presentarsi dopo l’accettazione equivale a rinunciare. Lo stesso vale per la mancata risposta entro i termini, purché la convocazione risulti effettivamente arrivata al destinatario. L’abbandono, invece, impedisce di ottenere qualsiasi supplenza per l’intero biennio, anche se l’incarico iniziale era stato assegnato dalla scuola.
Per registrare queste situazioni, la segreteria utilizza la medesima area del SIDI, scegliendo però la funzione Sanzioni da G.I. La nota richiede un inserimento tempestivo, senza stabilire un termine preciso in giorni.
Prima di procedere va considerata anche la possibilità, prevista dall’articolo 15, comma 3, di lasciare una supplenza temporanea per accettarne una al 30 giugno o al 31 agosto. Questo passaggio è consentito. Se il docente preferisce proseguire l’incarico temporaneo già in corso, può mantenerlo senza subire le sanzioni previste per la rinuncia alla nomina da GAE o GPS.
di Leandro Castagna
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