Il contratto Covid è da considerarsi di tipologia delle supplenze brevi, quindi regolato dal CCNL/2007.
Le ferie del personale Ata assunto a tempo determinato saranno calcolate in modo proporzionale al servizio prestato, ovvero facendo un preciso calcolo:
360 : 30/32 = n° dei giorni di servizio : x
Il calcolo delle festività soppresse invece rimane invariato, se ne matura 1 ogni 3 mesi di servizio. Nei contratti Covid stipulati in base all’art. 58 del Decreto Sostegni bis a variare può essere la data di presa servizio, ma non la data finale, per tutti il 30 dicembre 2021.
Budget assegnato.
Sulla base di questo periodo, ad ogni ufficio scolastico sono state assegnate delle risorse per la stipula di numero per contratti per docenti e personale Ata e serve ad attivare
· Ulteriori incarichi di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data della presa di servizio al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia;
· Ulteriori incarichi di personale ATA con contratto a tempo determinato, dalla data della presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalità connesse all’emergenza epidemiologica.
Per la fruizione delle ferie, alcuni uffici scolastici hanno fornito precisazioni, “Nel budget autorizzato non vi è compreso il pagamento di eventuali ferie maturate da parte del personale docente ed ATA e non fruite. Pertanto, si raccomanda i Dirigenti Scolastici di consentire la fruizione delle ferie maturate entro il termine del 30 dicembre.”