Riforma degli istituti tecnici, pubblicato il decreto: indirizzi di studio e nuovi quadri orari
- La Redazione

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Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il decreto attuativo della riforma degli istituti tecnici. Definiti i nuovi indirizzi di studio e i quadri orari...

"Con il presente decreto si provvede alla revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi degli istituti tecnici, in attuazione degli artt. 26 e 26-bis del decreto legge 144/2022, al fine di poter adeguare i curricoli alle esigenze in termini di competenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi della Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che mira ad allineare i curricoli degli istituti tecnici alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese, in particolare verso l’output di innovazione del piano nazionale Industria 4.0 e l’innovazione digitale in atto in tutti i settori del mercato del lavoro.
Ai fini dell’attuazione del comma 1, nel rispetto dei principi di potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa, la revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi degli istituti tecnici tiene conto dei seguenti criteri:
A) aggiornamento dei profili dei curricoli vigenti degli istituti tecnici, attraverso:
− il rafforzamento delle competenze generali linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed economiche e delle competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita;
− l’implementazione della connessione al tessuto socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;
− la valorizzazione della metodologia didattica per competenze, caratterizzata dalla progettazione interdisciplinare e dalle unità di apprendimento, e l’aggiornamento del Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello studente.
B) la definizione di meccanismi volti a dare la continuità degli apprendimenti nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione tecnica con i percorsi dell'istruzione terziaria nei settori tecnologici;
C) l’attuazione di specifiche attività formative destinate al personale docente degli istituti tecnici, finalizzate alla sperimentazione di modalità didattiche laboratoriali, innovative, coerentemente con le specificità dei contesti territoriali;
D) l’elaborazione, a livello regionale o interregionale, di accordi, denominati «Patti educativi 4.0», per l'integrazione e la condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli Enti di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS Academy, le università e i centri di ricerca, anche attraverso la valorizzazione dei poli tecnico-professionali e dei patti educativi di comunità, nonché la programmazione di esperienze laboratoriali condivise, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
E) la definizione, in via sperimentale, dell'erogazione diretta da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) di percorsi di istruzione tecnica non erogati in rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado o erogati in misura non sufficiente rispetto alle richieste dell'utenza e del territorio;
F) l’attuazione di misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione degli istituti tecnici.
Definizione degli indirizzi, delle articolazioni, dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento in esito ai percorsi di studio
1. In attuazione dell’art. 26-bis, comma 1, del decreto-legge 144/2022, con il presente decreto sono definiti gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione tecnica, le articolazioni quali specializzazioni all’interno dell’indirizzo che si sviluppano nel triennio conclusivo, i quadri orari e i risultati di apprendimento in esito ai singoli percorsi.
2. L’offerta formativa ordinamentale di istruzione tecnica si realizza attraverso gli indirizzi di studio correlati al settore economico e al settore tecnologico-ambientale, ed annesse articolazioni, di seguito elencati:
Settore economico:
a) Amministrazione, finanza e marketing
a.1 - Indirizzo generale: Amministrazione, finanza e marketing a.2 – Relazioni internazionali per il marketing
a.3 – Sistemi informativi aziendali
b) Turismo, beni culturali e ambientali
Settore tecnologico-ambientale:
a) Meccanica, meccatronica ed energia
a.1 – Meccanica e meccatronica
a.2 - Energia
b) Trasporti e logistica
b.1 – Costruzione dei mezzi terrestri
b.2 – Costruzioni aeronautiche
b.3 – Costruzioni navali
b.4 – Conduzione mezzi terrestri
b.5 – Conduzione del mezzo aereo
b.6 – Conduzione del mezzo navale
b.7 – Conduzione di apparati e impianti marittimi
b.8 – Conduzione di apparati e impianti marittimi e Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo
b.9 - Logistica
c) Elettronica ed elettrotecnica
c.1 – Elettronica
c.2 – Elettrotecnica
c.3 - Automazione
d) Informatica e telecomunicazioni
d.1 – Informatica
d.2 - Telecomunicazioni
e) Grafica e comunicazione
f) Chimica, materiali e biotecnologie
f.1 – Chimica e materiali
f.2 – Biotecnologie ambientali
f.3 – Biotecnologie sanitarie
g) Sistema moda
g.1 - Progettazione e processi produttivi per il tessile/moda
g.2 - Progettazione e processi produttivi per la calzatura
h) Agraria, agroalimentare e agroindustria
h.1 - Produzioni e tecnologie agroalimentari per il Made in Italy
h.2 - Scienze agrarie ed ambientali
h.3 - Viticoltura ed enologia
i) Costruzioni, ambiente e territorio
i.1 - Indirizzo generale: Costruzioni, ambiente e territorio
i.2 - Geotecnico
i.3 - Tecnologie del legno nelle costruzioni
3.I risultati di apprendimento in esito ai percorsi di istruzione tecnica sono definiti sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente di cui all'Allegato 2-bis del decreto-legge n. 144/2022 e sono sviluppati negli Allegati da A-1 a A-11 del presente decreto.
4. I quadri orari dei percorsi di studio sono definiti tenuto conto del curricolo dei percorsi di istruzione tecnica di cui all’Allegato 2-ter del decreto-legge n. 144/2022 nei limiti del monte ore definito per le singole aree dalle Tabelle 1, 2 e 3 del medesimo Allegato 2-ter e contenuti nell’allegato B per l’area di istruzione generale nazionale e negli Allegati da C-1 a C-11 per l’area di indirizzo flessibile afferente i diversi indirizzi di studio e le relative articolazioni.
5. Le istituzioni scolastiche possono ulteriormente caratterizzare l’offerta formativa per lo sviluppo di competenze coerenti con le esigenze e i fabbisogni formativi espressi dal territorio attraverso l’utilizzo delle quote di autonomia e di flessibilità previste dall’Allegato 2-ter, par. 2, lett. a) e b) del decreto-legge n. 144/2022, e dalla quota del curricolo a disposizione della scuola. Nella definizione dei suddetti percorsi le istituzioni scolastiche sono tenute a garantire il raggiungimento dei risultati di apprendimento in esito fissati per l’indirizzo o articolazione in cui il percorso si inserisce.
6. In attuazione delle disposizioni speciali dell’allegato 2-ter del decreto-legge n. 144/2022, costituisce offerta formativa dell’istruzione tecnica il percorso di specializzazione di Enotecnico, quale ulteriore annualità successiva al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico – ambientale, indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria, articolazione Viticoltura ed Enologia. Nell’allegato D-1 è definito il profilo del diplomato, i risultati di apprendimento, il quadro orario. Nel medesimo allegato sono altresì definiti i requisiti per l'attivazione dei percorsi, le modalità di accesso per gli studenti, la valutazione periodica e finale e il rilascio del Diploma di specializzazione di Enotecnico referenziato al V° livello del Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ-EQF). L’allegato D-2 contiene il modello del diploma di specializzazione di enotecnico.
7. In attuazione delle disposizioni speciali dell’allegato 2-ter del decreto legge n. 144/2022, il percorso di istruzione tecnica, settore tecnologico – ambientale, indirizzo Trasporti e logistica, articolazione Conduzione di apparati e impianti marittimi e Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo, già presente nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, consta di un monte ore dell’area di indirizzo flessibile pari a 891 ore nel primo biennio, 1.188 ore nel secondo biennio e 594 ore nel quinto anno.
Assetto didattico e progettazione del curricolo di istituto
1. L’assetto didattico dei percorsi di istruzione tecnica è strutturato con riferimento alla metodologia didattica per competenze e all’integrazione dei saperi che si sviluppa attraverso una progettazione interdisciplinare e multidisciplinare da realizzarsi, tra l’altro, attraverso una progressiva organizzazione della didattica per unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione o alla mobilitazione di conoscenze e abilità necessarie per promuovere e sviluppare competenze che consentano di gestire compiti di realtà attraverso la partecipazione attiva e autonoma degli studenti.
2. La progettazione didattica può prevedere inoltre interventi personalizzati, individuali o per gruppi-classe anche con l’impiego di metodologie differenziate, nonché attraverso una riorganizzazione delle compresenze di cui ai quadri orari (Allegati C1-C11), secondo una gestione funzionale allo sviluppo, approfondimento e recupero di specifiche competenze del curricolo, sulla base di quanto definito dalla programmazione collegiale e dal Piano triennale dell’offerta formativa.
3. Gli istituti tecnici, nella loro autonomia, elaborano il curricolo di istituto con riferimento al Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) della studentessa e dello studente di cui all'Allegato 2-bis del decreto-legge n.144/2022 e ai profili di indirizzo/articolazione di cui agli Allegati da A1 a A11 nonché sulla base dei curricoli dei percorsi di istruzione tecnica come definiti con gli Allegati B, e da C1 a C11, nei limiti del monte ore definito per le singole aree e per i singoli ambiti.
4. Il P.E.Cu.P. tiene conto del quadro europeo e nazionale di riferimento con particolare richiamo alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, al potenziamento delle discipline STEM come definite dalle Linee Guida adottate con decreto ministeriale 15 settembre 2023, n. 184, all’introduzione di moduli curricolari orientati ai temi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile, all’insegnamento trasversale dell’educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019 n. 92 come meglio definito dalle Linee guida adottate con decreto ministeriale 7 settembre 2024, n. 183 e alle attività di orientamento di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328.
5. Le misure di cui al presente articolo sono adottate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Raccordi con l’istruzione terziaria di livello accademico e non accademico
1. Nell’ambito della progettazione curricolare, le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di istruzione tecnica prevedono interventi volti a facilitare il raccordo con i percorsi di istruzione terziaria degli ITS Academy di cui alla legge 15 luglio 2022 n. 99 e i percorsi delle lauree professionalizzanti di cui all’articolo 2 della legge 8 novembre 2021, n. 163, in una logica di continuità degli apprendimenti al fine di definire una offerta formativa orientata al progressivo innalzamento di competenze tecnico professionali.
2. Gli interventi di cui al comma 1 tengono conto dell’affinità e della coerenza delle aree di attività economica e dei settori tecnologici cui si riferiscono i percorsi di istruzione tecnica con i percorsi ITS Academy e le lauree professionalizzanti e delle specifiche esigenze e vocazioni rilevate in connessione con il tessuto socioeconomico-produttivo locale e nazionale. Sono inoltre programmati in sinergia con le attività di orientamento a sostegno degli studenti e favorendo il coinvolgimento continuo e partecipato dei partner economici e sociali.
Attività formative destinate al personale docente
1. Nel definire le attività di formazione del personale docente in attuazione dell’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, gli istituti tecnici possono organizzare, per i docenti delle discipline professionalizzanti e per gli insegnanti tecnico pratici, periodi di osservazione in aziende delle filiere produttive di riferimento e di affiancamento tutoriale per l’aggiornamento in ordine alle innovazioni introdotte nei contesti lavorativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Possono essere, altresì, promosse azioni formative per l’uso di modalità didattiche laboratoriali innovative che tengano in considerazione le specificità dei contesti territoriali.
Patti educativi 4.0
1. Al fine di supportare i processi di innovazione didattica, rafforzare la funzione orientativa dei percorsi di istruzione tecnica e favorire l’acquisizione delle competenze specifiche e trasversali funzionali allo sviluppo della professionalità in ambito lavorativo o alla prosecuzione degli studi nell’istruzione terziaria, gli istituti tecnici possono promuovere o aderire, singolarmente o in rete, ad accordi denominati «Patti educativi 4.0», stipulati a livello regionale o interregionale, che prevedono la partecipazione degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, delle università e dei centri di ricerca, degli enti di formazione accreditati dalle regioni, delle imprese che operano nel sistema produttivo del territorio, nazionale o sovranazionale, nonché del mondo delle professioni e di tutti i soggetti istituzionali che, a livello centrale o locale, concorrono alla formazione tecnico-professionale dei giovani.
2. Con gli accordi di cui al precedente comma sono realizzate forme di partenariato finalizzate alla condivisione di risorse professionali e strumentali, nonché luoghi tecnologicamente avanzati ove sperimentare didattiche laboratoriali innovative, svolte anche in contesto applicativo, in una dimensione dinamica e sinergica con reti territoriali e infrastrutturali, quali i poli tecnicoprofessionali, i laboratori territoriali per l’occupabilità e i patti educativi di comunità.
3. I Patti educativi 4.0 possono costituire una struttura di supporto per la progettazione e realizzazione di percorsi di formazione scuola-lavoro, il raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni e la programmazione delle attività formative rivolte ai docenti come definite nel Piano di formazione del personale docente di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 4. Le attività di cui al presente articolo possono realizzarsi nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Erogazione sperimentale da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti di percorsi di istruzione tecnica
1. In via sperimentale, ai sensi dell’articolo 11 del DPR n. 275/1999, i percorsi di secondo livello di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, possono essere erogati anche dai Centri Provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) istituiti dall’articolo 2 del suddetto DPR n. 263/2012, presenti nell’ambito dell’offerta formativa regionale, qualora non siano già erogati in rete dalle istituzioni scolastiche di secondo grado o siano erogati in misura non sufficiente rispetto alle richieste dell’utenza e del territorio.
2. I CPIA, in quanto soggetti pubblici di riferimento per la promozione dell’apprendimento permanente all’interno delle reti territoriali previste dall’articolo 4, comma 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92, integrano l’offerta formativa di istruzione tecnica con l’offerta formativa complessiva per gli adulti sul territorio.
3. Dall’anno scolastico 2027/2028 prende avvio la sperimentazione dei percorsi di secondo livello di istruzione tecnica da parte dei CPIA aderenti alle filiere formative tecnologiche professionali già autorizzate, previo specifico Avviso nazionale di selezione pubblica emanato dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.
4. La candidatura all’Avviso di cui al precedente comma prevede la proposta progettuale del CPIA, che deve indicare la tipologia dei percorsi di istruzione tecnica, il rispetto dell’assetto ordinamentale previsto dalla normativa vigente per i percorsi di secondo livello di istruzione tecnica, la progettazione curricolare, la dotazione infrastrutturale funzionale all’erogazione del percorso di secondo livello, il contesto di riferimento dell’offerta di istruzione degli adulti, anche correlata con l’offerta di istruzione tecnica territoriale, la filiera formativa tecnologico-professionale cui aderisce il CPIA.
5. La selezione delle proposte progettuali pervenute dai CPIA è effettuata dagli Uffici scolastici regionali tramite una apposita Commissione tecnica territoriale, nominata dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale e composta da dirigenti tecnici e personale dell’amministrazione o scolastico di elevata specializzazione e da rappresentanti della Regione. Ai componenti della Commissione tecnica territoriale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.
6. L’erogazione dei percorsi di secondo livello di istruzione tecnica da parte dei CPIA è autorizzata nei limiti del contingente di organico definito a legislazione vigente, mediante l'annuale decreto interministeriale adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Sviluppo dei processi di internazionalizzazione
1. I percorsi di istruzione tecnica sono riorganizzati con lo scopo di rafforzare la dimensione internazionale, favorire gli scambi tra studenti dei diversi paesi e facilitare l’accesso al mondo del lavoro e la mobilità dei lavoratori.
2. Per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione, al fine di contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo dell’istruzione in coerenza con gli obiettivi dell’Unione europea, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione tecnica attuano le seguenti misure:
a) nei curricoli dell’istruzione tecnica è impartito l’insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell’area di indirizzo attraverso la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), da attivare nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente. Tale insegnamento si sviluppa nel terzo, quarto e quinto anno di corso;
b) nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa, è prevista l’introduzione, a cura dei docenti di tutte le discipline non linguistiche, di una prospettiva interculturale e globale nella progettazione del curricolo di istituto.
3. Gli istituti tecnici inoltre possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell’esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca:
a) progettare e realizzare programmi di scambi internazionali, anche a distanza, stage, tirocini e percorsi di formazione scuola-lavoro all’estero;
b) favorire e sostenere la mobilità internazionale studentesca e del personale scolastico e le esperienze di studio all’estero;
c) attivare iniziative e percorsi, anche extracurricolari, finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche, destinate alle studentesse e agli studenti;
d) utilizzare le quote di autonomia e flessibilità per il potenziamento dello studio delle lingue straniere, anche in relazione all’ambito microlinguistico dell’indirizzo di studio;
e) avvalersi della possibilità, di affiancare i docenti delle discipline di indirizzo e i docenti di lingua straniera con un docente di conversazione in lingua straniera anche mediante stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti di madrelingua;
f) elaborare e realizzare progetti europei e internazionali.
DECRETO:
di LA REDAZIONE
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