PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ASSENZE DOVUTE DA MALATTIA COVID
La nota del Ministero della Giustizia

In data 4 luglio il Ministero della Giustizia ha emesso una nota con alcuni chiarimenti in riferimento alle assenze del personale della Pubblica Amministrazione dovute a malattia Covid.
Al fine di fornire univoche indicazioni agli Uffici è stato posto specifico quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico - Servizio per il trattamento del personale pubblico. A tal proposito il Dipartimento interessato ha chiarito che la disposizione di cui all’art. 87, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è ancora vigente “in quanto non abrogata o modificata dal citato decreto legge n. 24, né da altre fonti normative”. “Pertanto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l’assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto”.
di VALENTINA ZIN
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