Si è giunti alla chiusura delle scuole in quanto il brutto tempo ha colpito alcune zone del nord Italia, dai comuni della regione Liguria, dalla Toscana e dalla regione del Piemonte. Questo è il compito dei prefetti, rappresentanti territoriali del governo e sindaci, coloro che possono stabilire di prendere provvedimenti nei momenti in cui dovessero presentarsi emergenze che possono mettere in pericolo la popolazione.
La sospensione delle attività: viene considerata anche quando ci sono degli eventi straordinari che si possono paragonare con la sospensione delle attività commerciali e non come nel periodo delle festività di Natale o Pasqua per cui la scuola rimane aperta e vengono svolti tutti servizi tranne le lezioni e i docenti non devono andare a scuola in quanto le lezioni didattiche sono sospese. Per quanto riguarda la chiusura delle scuole, si interviene nei momenti in cui si verificano eventi climatiche rigidi, come piogge,alluvioni e nevicate o nel momento in cui si deve provvedere alla manutenzione inerente all’ambito scolastico, così da non permettere l’ingresso a tutti gli studenti. Inoltre, le assenze non devono essere giustificate. Il principio giuridico di riferimento è l’art. 1256 del Codice civile, che recita: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.