Usufruire dei giorni di permessi retribuiti in caso di lutto, è un diritto ma con delle precisazioni da fare.
Permessi per lutto: 3 giorni
Il personale docente e Ata ha diritto a tali permessi per ogni evento luttuoso.
Per chi spettano:
I giorni di permesso spettano per la perdita del coniuge, dei parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado.
coniuge;
parenti entro il secondo grado (per i quali non occorre il requisito della convivenza): genitori, figli naturali, adottati o affiliati (I grado); nonni, fratelli e sorelle, nipoti di nonni naturali (figli dei figli) (II grado);
affini di primo grado (per i quali non occorre il requisito della convivenza): suoceri, generi e nuore;
conviventi stabili: a condizione che la convivenza risulti da certificazione anagrafica;
il patrigno (o la matrigna) con figliastri risulta essere un affine di primo grado e, quindi, uno dei soggetti espressamente contemplati dalla disposizione contrattuale in argomento.
Le modalità di fruizione sono le seguenti:
I 3 giorni di permesso possono essere fruiti anche in maniera non continuativa.
L’ art. 15, comma 1, alinea II^ del CCNL 29/11/2007 del comparto Scuola che disciplina i permessi retribuiti per lutto, seppure non stabilisca un limite temporale entro cui utilizzare i 3 giorni concessi al dipendente avente diritto, dispone comunque, l’utilizzo non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione dello stretto collegamento tra il permesso e il fatto luttuoso, che ne costituisce il presupposto giustificativo.
Ovviamente tali permessi sono consentiti previa domanda scritta all’ufficio preposto con modulistica da compilare.