Il Senato approva all'unanimità il disegno di legge per l'abilitazione diretta alle professioni dopo il conseguimento delle lauree in psicologia, farmacia, odontoiatria e veterinaria.
Lo stesso vale per chimica, fisica, biologia e i corsi in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio, tecniche agrarie, alimentari e forestali, e tecniche industriali e dell'informazione. Per valutare le competenze acquisite durante gli studi è previsto un tirocinio interno ai corsi di studio e una prova pratica “L’approvazione all’unanimità al Senato della legge sui titoli universitari abilitanti è il segno che l’attenzione verso i giovani sta davvero tornando protagonista nel Paese - dichiara il ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa - Con questa norma permettiamo alle nostre studentesse e ai nostri studenti di accedere al mondo del lavoro subito, senza aspettare anni di tirocinio e l’esame di stato per potere iniziare, li mettiamo in collegamento con i professionisti già durante il corso di laurea e diamo ancora più valore al loro tempo e ai loro studi”.
La procedura prevista, si applicherà, in termini generali, a tutti i corsi di laurea che consentono attualmente l’accesso all’esame di Stato senza un previo tirocinio formativo esterno, superando così l’elencazione tassativa delle professioni prevista nel testo originario.
“La legge non comporterà scavalcamenti”
Lo ha detto il senatore della Lega Mario Pittoni, relatore del provvedimento e vicepresidente della commissione Cultura al Senato:
“La legge non comporterà scavalcamenti, in quanto il dispositivo abilitante alla professione decorrerà non dall’entrata in vigore della norma, bensì dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali cui è demandato l’adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, previo accreditamento dei corsi di studio abilitanti.- aggiunge- costituisce cioè un primo tassello, cui faranno seguito disposizioni attuative (del Governo e delle università) e la fase di accreditamento. Coloro che hanno già conseguito il titolo in base ai previgenti ordinamenti didattici o lo conseguiranno nel frattempo, per accedere alle rispettive professioni dovranno sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione; tuttavia l’articolo 6 dispone che siano assicurate modalità semplificate. La loro definizione sarà rimessa a uno o più decreti del ministro dell’Università (di concerto con il ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale competente, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio), - aggiunge- per gli studenti che hanno conseguito o conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti, è prevista una specifica disciplina transitoria (articolo 7): l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo sarà acquisita previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Anche in questo caso – conclude Pittoni – la disciplina concreta è rimessa a un decreto del ministro dell’Università”.