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Escluso dalla maturità per troppe assenze: sostiene che la scuola abbia contato anche la gita a Barcellona. Il TAR respinge il ricorso

2 ore fa
Tempo di lettura: 2 min

I certificati presentati non rispettavano i requisiti dell’istituto. La decisione chiarisce la differenza tra giustificare un’assenza e ottenere una deroga alla frequenza minima...

Aveva accumulato 449 ore di assenza su 998, quasi il 45% delle lezioni, e la scuola lo aveva escluso dallo scrutinio finale e dalla maturità. Lo studente aveva quindi contestato la decisione, sostenendo che le sue condizioni di salute giustificassero le assenze. Il TAR Calabria, sede di Catanzaro, ha però respinto il ricorso con la sentenza n. 694 del 20 aprile 2026, relativa all’anno scolastico 2023/2024.


La controversia riguardava soprattutto la documentazione medica. Il regolamento dell’istituto consentiva deroghe per problemi di salute documentati da strutture pubbliche o per gravi problemi familiari documentati, purché restasse possibile valutare lo studente. I certificati presentati, tuttavia, non erano ospedalieri né specialistici, come richiesto dalla scuola per riconoscere l’eccezione.

Il Tribunale ha ritenuto corretta questa valutazione e ha rilevato anche un secondo elemento: il ragazzo aveva raggiunto la sufficienza soltanto in scienze motorie e in condotta. Anche superando il problema della frequenza, il rendimento non avrebbe quindi consentito l’ammissione all’esame.


Giustificare le assenze e ottenere una deroga

Per comprendere la decisione occorre distinguere due passaggi. La giustificazione spiega il motivo dell’assenza; la deroga permette, alle condizioni previste, di riconoscere la validità dell’anno anche sotto la soglia minima di frequenza.

Nelle scuole superiori, l’articolo 14, comma 7, del DPR 122/2009 richiede la presenza per almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le scuole possono prevedere eccezioni motivate e straordinarie per assenze documentate e continuative, ma il consiglio di classe deve comunque poter procedere alla valutazione. Se queste condizioni mancano, lo studente viene escluso dallo scrutinio finale.

Le eccezioni non riguardano soltanto salute e famiglia

Il requisito dei certificati ospedalieri o specialistici richiamato dalla sentenza apparteneva alle disposizioni di quell’istituto. La normativa nazionale non stabilisce che tutte le deroghe siano riservate esclusivamente a problemi sanitari o familiari.

La circolare ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011 indica, tra gli esempi, gravi motivi di salute, terapie programmate, donazioni di sangue, attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI e determinate ricorrenze religiose tutelate da intese con lo Stato. L’elenco è indicativo: il collegio dei docenti definisce i criteri generali e il consiglio di classe valuta il singolo caso.

Per questo le famiglie devono poter conoscere in anticipo le condizioni applicate dalla scuola. La stessa circolare chiede agli istituti di comunicare all’inizio dell’anno il monte ore e la frequenza minima, pubblicare le deroghe e aggiornare periodicamente studenti e genitori sulle ore di assenza accumulate, prima degli scrutini intermedi e finali.

di Leandro Castagna


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