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La redazione

DOCENTI O SCUOLE NON POSSONO DIVULGARE LO STATO VACCINALE, ESI RISCHIA DI RISARCIRE I DANNI


In merito alla divulgazione di dati sensibili, il 23 settembre l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha scritto al Ministero dell’istruzione affinché sensibilizzi le scuole sui rischi per la privacy derivanti da iniziative finalizzate all’acquisizione di informazioni sullo stato vaccinale degli studenti e dei rispettivi familiari.

Secondo il quadro normativo in vigore, agli istituti scolastici non è consentito conoscere lo stato vaccinale degli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, né a questi (a differenza degli universitari) è richiesto il possesso e l’esibizione della certificazione verde per accedere alle strutture scolastiche.

Gli istituti scolastici devono individuare modalità che non rendano identificabili lo stato di vaccinazione degli alunni, al fine di prevenire atti discriminatori nei loro confronti.


Per il contenimento del virus Covid19, le istituzioni scolastiche, sono tenute ad attuare le misure già previste nel Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione n. 87 del 6 agosto 2020. In particolare, i dirigenti scolastici devono, tramite apposite comunicazioni, rendere noto al personale, gli studenti e le famiglie degli alunni circa le regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola, nonché, l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°, il divieto di fare ingresso nei locali scolastici se provenienti da zone a rischio o se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, mantenere il distanziamento fisico di un metro.


La Corte dei Conti per il Lazio, ricorda che:


la Corte di Cassazione con la sentenza n. 246/2019, dopo aver messo in luce che ”lo stato di salute di un minore è un dato sensibile, per cui la P.A. è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la violazione del diritto alla privacy, ha evidenziato che la tutela fornita dal D.lgs. n. 196/2003 riguarda il minore ma anche gli altri familiari”. Dunque, la diffusione delle informazioni sulle condizioni di salute del minore può di per sé potenzialmente essere idonea ad esporre la persona a condizionamenti o discriminazioni. ”L’ostensione del dato sulla salute conduce quindi ad una dolorosità e a rischi di discriminazione sociale che riguardano tutti i membri della comunità familiare”. (Cass. sez. III civile, sentenza n. 16816, dep. il 26 giugno 2018).







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