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Docenti, anno di prova: Chi dovrà svolgerlo? Come si determina il suo superamento? (Nota USR)

"Si ricordi, inoltre l'obbligo delle 50 ore di formazione previste, i 180 giorni di servizio e i 120 giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione... "


Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti. Chi è tenuto a svolgerlo nell'anno 2025/2026 ?

A seguito delle numerose richieste pervenute chiariamo chi sono i soggetti tenuti a svolgere il periodo di formazione e prova :


 I docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato - ivi inclusi i docenti di religione cattolica (I.R.C.) - a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo; sono compresi i docenti vincitori di concorso, assunti originariamente con contratto a tempo determinato poi trasformato in contratto a tempo indeterminato a seguito del conseguimento dell’abilitazione;

I docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività̀ di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;

I docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;

 I docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo; si specifica che, qualora il passaggio riguardi docenti della scuola secondaria di secondo grado dalle classi di concorso della Tabella B a quelle della Tabella A, il periodo di formazione e prova è dovuto;

 I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 5 commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

I docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2025 ed economica 01/09/2026, se in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione. Sono inclusi in questa fattispecie i docenti immessi in ruolo grazie allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi ordinari 2020 (docenti afferenti al DD 498 del 2020). Possono svolgere l’anno di prova i docenti con incarico di supplenza nell’ a.s. 2025/26, fino al 30 giugno 2026 o 31 agosto 2026, anche su diversa tipologia di insegnamento (sostegno, metodo Montessori…), ma nel medesimo grado di istruzione rispetto a quello di nomina.



• I docenti vincitori del concorso ordinario DPIT 2575/2023 e 3059/2024 (PNRR1 e PNRR 2) che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2025 e per questo assunti a tempo indeterminato dalla data di conseguimento della suddetta abilitazione, che rappresenta il termine iniziale dell'anno di prova a cui gli stessi sono sottoposti nell'anno scolastico 2025/2026 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come indicato dal Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79 e, in particolare, l’art. 2.



Si precisa inoltre che il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato:

  • allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche;

  • al superamento del test finale;

  • alla valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio.

Si ricordi, inoltre l'obbligo delle 50 ore di formazione previste, i 180 giorni di servizio e i 120 giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.

In relazione ai docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza successiva al 31 agosto 2025, si precisa che, i requisiti di servizio utili al superamento del periodo di formazione e prova (180 giorni complessivi e 120 di attività didattiche) devono essere proporzionalmente riparametrati sulla base della durata effettiva del contratto a tempo indeterminato.

La medesima parametrizzazione si applica altresì ai docenti assunti con decorrenza giuridica 01/09/2025 ed economica 01/09/2026 in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione.



di LA REDAZIONE




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