Carta del docente, il Tribunale di Venezia riconosce 1.500 euro a un’insegnante supplente per tre anni di servizio
Il Tribunale di Venezia ha riconosciuto all’insegnante 1.500 euro di Carta del docente per i periodi di supplenza svolti negli anni scolastici...

Millecinquecento euro di Carta docente per tre anni di supplenza. Il Tribunale del lavoro di Venezia ha accolto il ricorso di un’insegnante che non aveva ricevuto il bonus da 500 euro per l’aggiornamento professionale negli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23.
La decisione riconosce alla docente il beneficio previsto dalla legge 107/2015 per tutte e tre le annualità e condanna il Ministero ad adottare gli atti necessari per consentirne la fruizione, oltre agli accessori indicati nella sentenza.
“Formazione obbligatoria, permanente e strutturale”
Al centro della vicenda torna la differenza di trattamento tra docenti di ruolo e personale a tempo determinato. Nel comunicato Anief viene richiamata la precedente giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui negare ai precari uno strumento destinato alla formazione determina: “un’ingiustificata discriminazione tra i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcun sostegno economico alla formazione”. Un principio che viene collegato anche agli articoli 3, 35 e 97 della Costituzione: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali [...] sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo [...] sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Il richiamo alla Corte di giustizia europea
Nella decisione viene richiamato anche il principio fissato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea sulla disparità di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato nell’accesso alla Carta docente. Secondo il passaggio riportato nel comunicato, la normativa europea: “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato [...] e non al personale docente a tempo determinato [...] il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno”. Nel caso esaminato a Venezia, il Tribunale ha quindi accolto il ricorso e dichiarato il diritto dell’insegnante a usufruire di 500 euro per ciascuno dei tre anni scolastici contestati, attraverso la Carta elettronica. Nelle conclusioni il giudice dispone inoltre la condanna del Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 1.100 euro, oltre alle ulteriori voci previste.
LE CONCLUSIONI DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente al beneficio
di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici indicati in
ricorso , usufruendo dell’importo di € 500 annui tramite “Carta elettronica” e
condanna il Ministero dell’Istruzione all’adozione d’ogni atto necessario per
consentirne il godimento nei termini di cui alla parte motiva, con interessi o
rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data
del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;
2) Condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese di lite che
liquida in € 1.100 + 30% (ex comma 1 bis dell’art. 1 DM 55/2014, introdotto dall’art.
81, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori del
ricorrente dichiaratisi anticipatari."
di La Redazione
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