Prevista una detrazione del 20% per i giovani dai 20 ai 31 anni.
E’ in arrivo il bonus affitti per i giovani under 31 grazie all’approvazione del testo contenuto all’interno della nuova Legge di Bilancio 2022.
Il Governo ha introdotto una detrazione pari al 20% per un valore massimo di 2.400 euro per coloro che stipulano contratti di locazione per l’intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria abitazione principale e hanno un reddito fino a 15.493,71 euro.
CHE COS’E’ IL BONUS AFFITTI PER GLI UNDER 31 ?
Si tratta di un contributo previsto nell’articolo 38 della nuova Legge di Bilancio 2022, finanziato dall’Esecutivo con il Fondo affitti giovani.
Il Bonus si sostanzia in una detrazione dell’imposta lorda pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione fino ad un massimo di euro 2.400. L’incentivo rientra nel pacchetto di misure generali dello Stato pari a quasi 30 miliardi di euro.
Ma oltre al Bonus affitti under 31 il Governo ha esteso anche, per tutto il 2022, gli incentivi fiscali previsti per l’acquisto della prima casa per gli under 36.
A CHI E’ DESTINATO IL BONUS AFFITTI ?
Il bonus affitti è destinato ai giovani con età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti, che:
siano in possesso di un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro;
stipulano un contratto di locazione ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria abitazione principale.
COME FUNZIONA IL BONUS?
La detrazione spetta, a chi rientra nei requisiti sopra elencati, per i primi 4 anni di locazione.
CASE IN AFFITTO CHE HANNO DIRITTO AL BONUS
La domanda per ottenere il bonus può essere presentata solo ed esclusivamente se l’abitazione dei richiedenti è diversa dalla casa principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
Come stabilito dall’articolo 38 della Legge di Bilancio 2022 non si applica ai contratti di locazione non previsti dalla Legge 431 del 1998 ovvero:
agli immobili vincolati ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile;
agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;
agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.