Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha inviato agli Uffici Scolastici Regionali la Nota 124363 dell'11 agosto 2024, con la quale si trasmette il decreto ministeriale 9 agosto 2024, n. 172, in corso di registrazione, insieme alle tabelle...
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha inviato agli Uffici Scolastici Regionali la Nota 124363 dell'11 agosto 2024, con la quale si trasmette il decreto ministeriale 9 agosto 2024, n. 172, in corso di registrazione, insieme alle tabelle con la ripartizione per regione, per provincia e per profilo del contingente di 10.336 posti disponibili per l’assunzione nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
Relativamente al profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi, ora appartenente all’area dei funzionari e delle elevate qualificazioni, per l’anno scolastico 2023/2024, è stato autorizzato un contingente complessivo pari a 938 unità certificate negli anni precedenti le quali, sommate alle 262 cessazioni nel profilo registrate e complessivamente autorizzate per l’a.s. 2024/2025, al netto delle 8 unità in esubero, sono pari a 1.192 unità, da poter utilizzare nelle procedure assunzionali per la progressione nell’area dei funzionari e dell’elevate qualificazioni. Ai fini di tali progressioni, per l’anno scolastico 2024/2025, si invitano gli Spett.li Uffici, nel rispetto dei contingenti autorizzati, a tener conto delle graduatorie relative alla procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, attualmente in corso di espletamento, che gli Uffici Scolastici Regionali responsabili delle procedura avranno cura di trasmettere tempestivamente agli Uffici Scolastici Regionali per i quali hanno effettuato la valutazione.
In relazione al contenuto del decreto in esame, si richiama l’attenzione delle SS.LL., in particolare, su quanto segue.
Con riferimento alla ripartizione regionale del contingente complessivamente individuato dal decreto, distinto in relazione ai profili professionali di appartenenza del personale da immettere in ruolo, si rinvia alle tabelle allegate al citato decreto.
Nell'ambito del contingente complessivo, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia viene determinato sulla base delle disponibilità di posti residui, dopo l'espletamento delle procedure di mobilità del personale A.T.A., per l'anno scolastico 2024/2025, salvaguardando, prioritariamente, le assunzioni sulle disponibilità uniche esistenti per ciascun profilo professionale nelle diverse province.
Nel limite del contingente previsto, le assunzioni vengono effettuate sui posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria in ambito provinciale. A tale proposito, allo scopo di agevolare lo svolgimento delle operazioni da ultimo menzionate, verrà successivamente trasmesso anche un prospetto riepilogativo del riparto provinciale del contingente autorizzato per l’a.s. 2024/2025, distinto in ragione del profilo professionale di appartenenza del personale.
Si precisa che il menzionato prospetto provinciale è meramente indicativo, e che eventuali difformità tra il numero delle disponibilità ivi indicate e quelle effettivamente sussistenti potrebbero derivare dalla circostanza per la quale anzidette diponibilità sono state conteggiate prima della chiusura delle operazioni di mobilità.
Sarà pertanto cura dei Direttori Generali Regionali, tenuto conto delle specifiche ed effettive esigenze territoriali riscontrate, procedere ad un più confacente riparto del contingente provinciale, fornendo un puntuale riscontro in ordine agli esiti delle operazioni e delle procedure di competenza di codesti Uffici una volta espletate. Le assunzioni del contingente di cui al decreto ministeriale di cui trattasi, hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2024 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio e saranno effettuate sui posti risultati vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico.
Al personale immesso in ruolo a decorrere dal 01.09.2024 è assegnata la sede definitiva nell’ anno scolastico 2025/2026 secondo la normativa vigente. Fermo restando quanto nel prosieguo riportato per il profilo del DSGA, per i restanti profili professionali, le assunzioni sono effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti valide per l'anno scolastico 2024/2025 aggiornate a seguito dell'espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all'O.M. 23 febbraio 2009, n. 21.
Si ricorda, in aggiunta a quanto sinora riportato, che ai sensi dell’articolo 2, comma 5, decreto ministeriale 28 luglio 2023 n. 150, trovano applicazione le riserve di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e le riserve di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66. Si applicano, altresì, le disposizioni della legge 23 novembre 1998, n. 407 e della legge 11 marzo 2011, n. 25.
Circa le eventuali operazioni di compensazione tra le unità assegnate ai vari profili professionali, del ruolo A.T.A occorre precisare quanto di seguito riportato.
Nei limiti del contingente totale di personale A.T.A. autorizzato per l’a.s. 2024/2025, le operazioni di compensazione tra i profili professionali sono consentite esclusivamente nel caso in cui ciò non determini un aggravio dei saldi di finanza pubblica.
Ciò premesso, è possibile effettuare tale operazione solo fra i vari profili professionali della medesima area professionale, nel caso in cui non possano essere disposte, nel profilo professionale interessato, tutte le assunzioni autorizzate per assenza di graduatorie concorsuali o per avvenuta copertura di tutte le disponibilità, subordinatamente alla sussistenza di posti che risultino vacanti e disponibili dopo le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, nel profilo su cui viene effettuata la nomina ed evitando di ingenerare esubero.
Le facoltà assunzionali destinate ai passaggi nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione sono effettuate sulla base dei contingenti ripartiti in relazione alle disponibilità rilevate e nei limiti dei posti vacanti nelle istituzioni scolastiche sulla base dei parametri di cui al decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023 e con esclusione delle scuole di cui all'articolo 1, commi 83-ter e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (2,5%), avendo cura che dall’immissione in ruolo non derivino situazioni di esubero sul triennio di riferimento del decreto medesimo.
Pur noto, si ricorda che la norma da ultimo citata ha previsto quanto segue: “[…] Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023, le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali.”.
Conseguentemente, non è possibile effettuare nomine in ruolo sulle istituzioni scolastiche rientranti nel suddetto contingente del 2,5%.
Ciò premesso, si ricorda altresì che le suddette facoltà sono esercitabili esclusivamente per lo stesso profilo professionale e non possono essere oggetto di compensazione a valere sui restanti profili professionali del personale A.T.A
Le facoltà assunzionali per il personale delle procedure selettive di cui all’articolo 58, commi 5ter e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sono destinate esclusivamente a tale categoria di personale e sono destinate all’eventuale scorrimento delle graduatorie o alla trasformazione in full-time dei part-time eventualmente ancora presenti sul territorio di rispettiva competenza.
In merito a quanto sinora premesso, resta altresì fermo che, sulla base di quanto disposto dall’articolo 4, comma 81, della legge n. 183 del 12 novembre 2011, è preclusa l’immissione in ruolo di assistenti tecnici negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici soprannumerari.
In relazione alle operazioni di immissione in ruolo del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2024/2025, si rende altresì noto agli Spett.li Uffici in indirizzo che sono già disponibili le funzioni SIDI. A tale fine, si rappresenta, quindi, che sono disponibili le funzioni telematiche per l’apertura dei turni e per la presentazione delle istanze per la scelta della sede da parte degli aspiranti utilmente collocatisi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell’ex area A e B (ora Aree dei Collaboratori e degli Assistenti e degli Operatori per gli Addetti alle aziende agrarie), ai sensi dell’art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23.02.2009, n. 21, per l’a.s. 2024/2025.
Sono, altresì, rilasciate le funzioni per la registrazione dei dati di immissione in ruolo sul fascicolo del personale e per la gestione dello scorrimento delle graduatorie per ulteriori nomine.
Si rammenta che, nel caso in cui l’aspirante all’immissione in ruolo, proveniente dalle graduatorie 24 mesi, manchi di presentare domanda nei termini ad esso assegnati, lo stesso verrà trattato come assente con conseguente assegnazione d’ufficio della sede.
Poiché le istanze potranno essere presentate dagli interessati esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”, gli Spett.li Uffici in indirizzo sono invitati a prestare particolare attenzione alla fase di convocazione degli aventi titolo alle nomine, nello specifico adottando ogni soluzione ritenuta maggiormente idonea a consentire agli aspiranti, inclusi nei singoli turni, di avere adeguata notizia dell’apertura dei termini per proporre domanda, nonché ad assicurare, ove possibile e compatibilmente con le esigenze connesse al corretto avvio dell’anno scolastico, margini di flessibilità nella definizione dei vari turni di nomina.
Si precisa che, all’apertura di ogni turno di convocazione, è stato predisposto l’invio della comunicazione di apertura turno, direttamente dal sistema informatico.
SCARICA LA NOTA MIM 11 AGOSTO N. 124363 (PDF)
SCARICA IL D.M. 9 AGOSTO N. 172 (PDF)
TABELLE NOMINE IN RUOLO ATA 2024/2025
PROSPETTO PROVINCIALE (PDF)
TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
-"Unica per docenti", le nuove funzionalità della piattaforma dedicata a famiglie, scuole e studenti
di VALENTINA TROPEA
contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it
Comments