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TUTTE LE INDICAZIONI SULLE PREFERENZE PER LE DOMANDE DI MOBILITÀ

Tempo fino al 21 marzo per presentare le domande


L’ordinanza ministeriale del 1° marzo 2023 ha dato il via alle procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2023/2024.



QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA


I termini per la presentazione della domanda, riportati nell’articolo 2 dell’ordinanza ministeriale, sono i seguenti:


Personale docente: la domanda va presentata dal 6 al 21 marzo 2023. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 2 maggio. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 24 maggio.



Il sindacato UIL Scuola ha pubblicato delle FAQ relative alle precedenze


Chi può presentare domanda per l’a.s. 2023/24?

Docenti assunti a tempo indeterminato fino all’a.s. 2021/22 e che per l’a.s. 2022/23:

  • non hanno presentato domanda;

  • hanno presentato domanda ma non hanno ottenuto nessun movimento;

  • hanno presentato domanda all’interno della provincia di titolarità e hanno ottenuto una scuola in un diverso comune rispetto a quello di titolarità attraverso l’espressione del codice sintetico “comune” o “distretto”;

  • rientrino nei vincoli previsti per aver ottenuto in provincia o fuori provincia una scuola indicata puntualmente o per aver ottenuto nel comune di titolarità o fuori provincia una scuola indicata anche con codice sintetico, ma risultino in soprannumero o in esubero o possono far valere una delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI.


Possono altresì presentare domanda a pieno titolo:

  • docenti a tempo indeterminato che erano vincolati a decorrere dall’1/9/2020 per aver ottenuto in provincia o fuori provincia una scuola indicata puntualmente o per aver ottenuto nel comune di titolarità una scuola indicata anche con codice sintetico (con l’a.s. in corso – 2022/23 – termina infatti il terzo anno di blocco previsto dal CCNI);

  • docenti a tempo indeterminato con decorrenza della nomina giuridicamente l’1/9/2021 ed economicamente l’1/9/2022. Sono compresi i docenti individuati dalla I fascia GPS sostegno e confermati in ruolo con decorrenza giuridica 1/9/2021 ed economica 1/9/2022.


con riserva:

  • docenti assunti in ruolo con decorrenza giuridica ed economica l’1/9/22: presentano domanda con “riserva” (con apposito flag all’interno del modulo-domanda) in attesa di un provvedimento legislativo che sospenda loro il vincolo triennale per l’a.s. 2023/24.


Nota bene: A tali ultimi docenti consigliamo di inserire un’apposita autodichiarazione con relative certificazioni tra gli allegati, nel caso in cui abbiano una disabilità grave (art. 3 comma 3 e art. 33 comma 6 L. 104/92) o se assistono il figlio o il coniuge o un parente o un affine entro il terzo grado disabile in condizione di gravità (legge 104/92 art. 33 comma 5), la cui certificazione sia avvenuta dopo la presentazione delle domande relative al concorso. Tale dichiarazione permetterà loro di derogare il vincolo anche qualora il provvedimento legislativo non dovesse intervenire. In caso di disabilità grave personale o di assistenza al figlio, al coniuge o al genitore disabile grave, anche con certificazione antecedente alla partecipazione al concorso, è possibile fruire anche delle relative precedenze previste dall’art. 13 del CCNI.


Chi non può presentare domanda per l’a.s. 2023/24?

  1. docenti che sono stati assunti a tempo indeterminato fino all’a.s. 2021/22 e che:

l’1/9/2021 o l’1/9/2022 hanno ottenuto nella provincia di titolarità:

  • il trasferimento (compreso il movimento da posto comune a sostegno e viceversa), il passaggio di cattedra o di ruolo, attraverso l’espressione del codice puntuale di scuola all’interno del comune di titolarità o in altro comune o distretto diverso da quello di titolarità;

  • il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa, il passaggio di cattedra o di ruolo, all’interno del comune di titolarità (anche se nella stessa scuola di titolarità), attraverso l’espressione del codice sintetico - “comune”, distretto” o “distretto sub comunale”

e non sono in soprannumero o in esubero o non fruiscono di nessuna precedenza prevista dall’art. 13 del CCNI.


  1. docenti che sono stati assunti a tempo indeterminato fino all’a.s. 2021/22 e che:

l’1/9/2022 hanno ottenuto in una provincia diversa da quella di titolarità:

  • il trasferimento (compreso il movimento da posto comune a sostegno e viceversa), il passaggio di cattedra o di ruolo sia attraverso l’espressione del codice puntuale di scuola che del codice sintetico “comune”, “distretto” o “provincia”

e non sono in soprannumero o in esubero o non fruiscono di nessuna precedenza prevista dall’art. 13 del CCNI.


Quali sono le precedenze previste dal Contratto? Come bisogna inserire le preferenze?

Le seguenti precedenze spettano a tutti i docenti assunti a tempo indeterminato (compresi i neo assunti in ruolo che presentano domanda con riserva):

  1. Docenti non vedenti o emodializzati. Vale per i trasferimenti e per i passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali).

Per questa precedenza non ci sono vincoli relativi all’ordine di preferenze da esprimere

  1. Rientro nella scuola di precedente titolarità

  2. Rientro nel Comune di precedente titolarità

Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati:

  • abbiano prodotto domanda di rientro per ciascun anno dell’ottennio;

  • inseriscano la scuola o il comune di ex titolarità nell’apposita casella relativa alla precedenza;

  • inseriscano come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d’ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto;

  • inseriscano l’allegato F (continuità) nell’apposita sezione degli allegati.

In mancanza di uno solo di tali elementi la precedenza non sarà convalidata con conseguente perdita del diritto al rientro nella scuola o nel comune di ex titolarità.


Gli ultimi docenti che possono presentare domanda di rientro con precedenza sono i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata l’1/9/2015 (individuati quindi soprannumerari nell’a.s. 2014/15) e la cui prima domanda di mobilità online con precedenza è stata presentata per l’a.s. 2016/17 (e ovviamente per gli aa.ss. successivi).


  1. Personale con disabilità (artt. 21 e 33 comma 6 legge 104/92) e personale che ha bisogno di particolari cure continuative: vale per i trasferimenti provinciali e interprovinciali. All’interno del comune di titolarità vale solo per i comuni divisi in più distretti. Sono esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo. La precedenza per la disabilità personale è valida solo nella provincia o per la provincia di residenza del docente. La precedenza per cure continuative è valida per la provincia dove si svolgono le cure e, in subordine, si applica anche a tutte le preferenze espresse (anche se relative ad altre province).


Indicazione delle preferenze

Ai fini della validità della precedenza:

  • per l’art. 21 (disabilità anche non grave e grado di invalidità non inferiore al 67%) e per l’art. 33 comma 6 (disabilità grave) legge 104/92 è necessario inserire nel modulo-domanda come prima preferenza una o più scuole del comune di residenza del docente. Il codice sintetico dell’intero comune di residenza (o sub comunale per i comuni divisi in più distretti) è obbligatorio solo se si inseriscono singole scuole o preferenze sintetiche al di fuori del comune di residenza.

  • per le “cure continuative” è necessario inserire nel modulo-domanda come prima preferenza una o più scuole del comune in cui si svolgono le cure. Il codice sintetico dell’intero comune di cura (o sub comunale per i comuni divisi in più distretti) è obbligatorio solo se si inseriscono singole scuole o preferenze sintetiche al di fuori del comune di cura.


Per cui, il docente può inserire una o più scuole puntuali del comune di residenza o cura anche senza indicare l’intero codice comune.

Se, però, ha intenzione di inserire altre preferenze al di fuori del predetto comune, deve necessariamente indicare l’intero codice comune o sub comunale per i comuni divisi in più distretti di residenza o cura.

Nel caso in cui nel comune di residenza o cura non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza o cura.


  1. Assistenza

  • Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale: vale per i trasferimenti provinciali e interprovinciali. All’interno del comune di titolarità vale solo per i comuni divisi in più distretti. Sono esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo. La precedenza è valida solo nella provincia o per la provincia di domicilio dell’assistito.

  • Assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità: vale solo nei trasferimenti provinciali. Nella fase comunale vale solo per i comuni divisi in più distretti. Sono esclusi i trasferimenti interprovinciali e i passaggi di cattedra e di ruolo. La precedenza è valida solo nella provinciadi domicilio dell’assistito.


Indicazione delle preferenze

Ai fini della convalida della precedenza è obbligatorio inserire l’intero codice del comune di assistenza anche se non si ha intenzione di indicare scuole o preferenze al di fuori di detto comune.


Per cui, il docente può anche indicare una o più scuole puntuali del comune di assistenza, l’importante è che indichi comunque l’intero codice comune o distretto sub comunale (per i comuni divisi in più distretti) di assistenza indipendentemente se indicherà o meno preferenze al di fuori del predetto comune. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito.


  1. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata: vale per i trasferimenti provinciali solo nella fase tra comuni diversi e per i trasferimenti interprovinciali. Sono esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo. La precedenza è valida solo nella provincia o per la provincia in cui è stato trasferito d’ufficio il coniuge ovvero dove abbia eletto domicilio all’atto del collocamento a riposo.


Indicazione delle preferenze

Ai fini della convalida della precedenza è obbligatorio inserire l’intero codice del comune in cui è stato trasferito d’autorità il coniuge ovvero dove abbia eletto domicilio all’atto del collocamento a riposo anche se non si ha intenzione di indicare scuole o preferenze al di fuori di detto comune. Per cui, il docente può anche indicare una o più scuole puntuali del comune in cui è stato trasferito d’autorità il coniuge ovvero dove abbia eletto domicilio all’atto del collocamento a riposo, l’importante è che indichi comunque l’intero codice comune o distretto sub comunale (per i comuni divisi in più distretti) in cui è stato trasferito d’autorità il coniuge ovvero dove abbia eletto domicilio all’atto del collocamento a riposo indipendentemente se indicherà o meno preferenze al di fuori del predetto comune. In assenza di posti richiedibili nel comune ove è stato trasferito d’autorità il coniuge ovvero dove abbia eletto domicilio all’atto del collocamento a riposo è obbligatorio indicare il comune viciniore con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune ove è stato trasferito d’autorità il coniuge ovvero dove in cui abbia eletto domicilio all’atto del collocamento a riposo.


  1. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali: vale per i trasferimenti provinciali solo nella fase tra comuni diversi e per i trasferimenti interprovinciali. Sono esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo. La precedenza è valida solo nella provincia o per la provincia in cui il docente svolge il mandato


Indicazione delle preferenze

Ai fini della convalida della precedenza è obbligatorio inserire l’intero codice del comune in cui svolge il mandato anche se non si ha intenzione di indicare scuole o preferenze al di fuori di detto comune. Per cui, il docente può anche indicare una o più scuole puntuali del comune in cui svolge il mandato, l’importante è che indichi comunque l’intero codice comune o distretto sub comunale (per i comuni divisi in più distretti) dove svolge il mandato indipendentemente se indicherà o meno preferenze al di fuori del predetto comune.


  1. Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998: vale solo per i trasferimenti interprovinciali. Sono esclusi i trasferimenti provinciali e i passaggi di cattedra e di ruolo.


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di VALENTINA ZIN


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