Supplenze, hai uno spezzone? Puoi completare l’orario: quando si possono aggiungere ore e quali limiti rispettare
Un secondo incarico può consentire di raggiungere l’orario completo, anche su insegnamenti diversi. Ma tra supplenze al 30 giugno e sostituzioni brevi cambia una regola decisiva…

Avere una supplenza su spezzone non significa dover restare per tutto l’anno con un orario ridotto. Il docente conserva titolo al completamento, in relazione alla posizione nelle graduatorie e alle disponibilità assegnabili. Le regole per il 2026/2027 sono contenute nell’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 e nelle istruzioni ministeriali sulle supplenze.
Il completamento permette di affiancare un altro contratto a quello già in corso, fino a raggiungere l’orario obbligatorio previsto per il corrispondente personale di ruolo. Non equivale, però, alla garanzia di ricevere tutte le ore mancanti.
Quante ore si possono aggiungere
Nella scuola secondaria, il riferimento ordinario è di 18 ore settimanali di insegnamento. Un docente con un incarico di 12 ore può quindi completare con altre 6; chi ne ha 9 può aggiungerne altre 9, se ricorrono le condizioni per l’assegnazione.
Per l’infanzia l’attività di insegnamento è di 25 ore settimanali; per la primaria è di 22, alle quali si aggiungono le ore di programmazione secondo le regole contrattuali.
Supplenze al 30 giugno e supplenze brevi: la differenza
La circolare ministeriale n. 11814 del 6 maggio 2026 distingue due modalità.
Se il completamento avviene con uno spezzone fino al termine delle attività didattiche, non si possono frazionare le disponibilità. Questa regola vale sia per lo scorrimento delle graduatorie provinciali sia quando, esaurite le GPS, si utilizzano le graduatorie d’istituto.
Per esempio, un docente della secondaria con 12 ore non può ottenere soltanto 6 ore ricavate da una disponibilità di 9 ore al 30 giugno.
Per una supplenza breve e saltuaria da graduatorie d’istituto, invece, il frazionamento è consentito, purché siano salvaguardate l’unicità dell’insegnamento nella classe e sul sostegno e la compatibilità degli orari.
Scuole diverse, spostamenti e classi di concorso
Il completamento deve avvenire in una sola provincia. L’articolo 14 dell’ordinanza prevede che il completamento d’orario avvenga su un massimo di tre sedi scolastiche e due comuni, facilmente raggiungibili tra loro. Questi limiti valgono anche per la scuola dell’infanzia e primaria.
Nella secondaria si possono cumulare ore della stessa classe di concorso oppure di classi diverse, anche tra primo e secondo grado, avendone titolo. È possibile completare anche tra scuole statali e non statali, alle condizioni previste dalla norma.
Cosa verificare prima di accettare
La somma delle ore è solo il primo controllo. Occorre verificare giorni di servizio, eventuali sovrapposizioni e tempi necessari per raggiungere le sedi. Chi riceve una convocazione deve quindi comunicare alla scuola l’incarico già in corso e il relativo orario, così da consentire la verifica della compatibilità. Nelle supplenze da graduatorie d’istituto, il dirigente individua il destinatario rispettando l’ordine di graduatoria e le condizioni previste per il completamento.
di La Redazione
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