Supplenze annuali, il Tribunale di Parma riconosce a un docente 1.965,92 euro per ferie e festività soppresse non godute
Il giudice del lavoro di Parma ha condannato il Ministero dell’Istruzione a corrispondere a un docente, assistito dai legali Anief, un’indennità sostitutiva di 1.965,92 euro per ferie e...

Le ferie non godute dai docenti precari non possono essere considerate automaticamente utilizzate durante i periodi di sospensione delle lezioni. Lo ribadisce il Tribunale del lavoro di Parma, che ha accolto il ricorso promosso dai legali del sindacato Anief a tutela di un insegnante che aveva svolto tre supplenze annuali negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.
Il giudice ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere al docente una “complessiva somma di €. 1.965,92, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”, a titolo di “indennità sostitutiva”.
Al centro della controversia c'è il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate e non effettivamente fruite, con particolare riferimento al periodo compreso tra la conclusione delle lezioni e il 30 giugno.
Nella sentenza, il Tribunale richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 28587/2024, evidenziando che considerare automaticamente in ferie il personale docente durante quel periodo non terrebbe “in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all’entità complessiva delle ferie annuali disponibili”. La conseguenza, secondo il ragionamento richiamato dal giudice, sarebbe particolarmente penalizzante per gli insegnanti. “Ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l’effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l’anno scolastico”.
Il Tribunale affronta anche la posizione del personale che, terminate le lezioni, rimane comunque a disposizione dell'istituzione scolastica fino alla scadenza del contratto. Come riportato nella decisione, “il docente viene espressamente tenuto a disposizione”, una condizione prevista, in particolare, dalle ordinanze ministeriali relative agli esami di Stato. Il personale non impegnato direttamente nelle operazioni d'esame, infatti, “deve comunque rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno per eventuali sostituzioni”. Una circostanza che assume rilievo nella valutazione dei giorni che il Ministero considera già fruiti come ferie.
Il passaggio più importante della pronuncia riguarda però le condizioni alle quali un docente a tempo determinato può perdere il diritto all'indennità sostitutiva. Richiamando ancora la Cassazione, il Tribunale di Parma ribadisce il principio “per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva”. Non è dunque sufficiente che le lezioni siano terminate o che il calendario scolastico preveda un periodo di sospensione dell'attività didattica. Per escludere il pagamento, secondo il principio richiamato nella sentenza, l'amministrazione deve dimostrare di aver invitato il docente a utilizzare le ferie, avvertendolo espressamente delle conseguenze della mancata fruizione. La decisione del Tribunale di Parma riconosce così al ricorrente un'indennità di 1.965,92 euro, oltre agli interessi legali, per le annualità oggetto del giudizio.
Il pronunciamento, segnalato da Anief, richiama un principio rilevante per i docenti con contratto a termine: la mancata richiesta di ferie non determina, da sola, la perdita del diritto alla relativa indennità. Occorre verificare se il datore di lavoro abbia adempiuto agli obblighi di informazione e invito alla fruizione indicati dalla giurisprudenza.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI MODENA
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. xxxx xxx,
definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) ACCERTA E DICHIARA il diritto di xxxx xx all’indennità sostitutiva per ferie e festività
soppresse non godute per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti durante il periodo di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale e i giorni di ferie richiesti e fruiti;
2) CONDANNA il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore di parte ricorrente della complessiva somma di €. 1.965,92, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3) CONDANNA il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere il 50% delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida nella complessiva somma di €. 515,00 – già ridotta del 50% -, oltre contributo unificato, rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.; dispone la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
4) DICHIARA compensate tra le parti le spese di lite nella misura del restante 50%.
di La Redazione
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