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Supplenze 2025/2026, Docenti di ruolo: CHI PUÒ ACCETTARE L'INCARICO E CHI NO? Ecco tutte le INDICAZIONI INDISPENSABILI per LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA COSÌ DA EVITARE RETTIFICHE

Un aspetto molto importante sul quale occorre soffermarsi è quello riguardante la corretta compilazione della domanda di supplenza da parte dei docenti di ruolo...

Un aspetto molto importante sul quale occorre soffermarsi è quello riguardante la corretta compilazione della domanda di supplenza da parte dei docenti di ruolo. 

Alle volte, infatti, alcuni docenti compilano l’istanza pur non potendo accettare supplenze nell’anno scolastico di riferimento.


Per tale ragione l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria fornisce utili CHIARIMENTI così da evitare rettifiche sulle attribuzioni delle supplenze, con conseguenze negative sul buon avvio dell’anno scolastico e sul corretto scorrimento delle graduatorie.


DOCENTI DESTINATARI DI NOMINA IN RUOLO (da CONCORSO o da 1° FASCIA GPS) per l’a.s. 2025/2026


Tali docenti non possono accettare un incarico di supplenza ex art. 47 CCNL 2019-2021


  • A tal proposito l’art. 3, comma 3, del D.M. n. 137 dell’11.07.2025 ha stabilito che “I docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato – ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 – sono tenuti ad accettare esplicitamente o a rinunciare alla sede scolastica entro cinque giorni dall’assegnazione stessa. […] L’accettazione dell'assegnazione della sede scolastica comporta l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere qualsivoglia tipo di incarichi di supplenza per l'anno scolastico di riferimento”.


DOCENTI CHE NELL’A.S. 2025/2026 DOVRANNO SVOLGERE L’ANNO DI PROVA (anche se immessi in ruolo in aa.ss. precedenti)


Non possono accettare un incarico di supplenza ex art. 47 CCNL 2019-2021


  • L’art. 3, comma 4 del D.M. n. 137 dell’11.07.2025 ha stabilito infatti che “…I docenti tenuti allo svolgimento dell’anno di prova non possono accettare il conferimento di nomine a tempo determinato. I docenti assunti su posto di sostegno ai sensi della procedura di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 15 giugno 2023, n. 119, e del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 6 giugno 2024, numero 111, possono ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova.”


DOCENTI ASSUNTI DA PRIMA FASCIA GPS CHE NON HANNO ULTIMATO TRE ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO NELLA SCUOLA IN CUI HANNO SVOLTO L’ANNO DI PROVA

  • Non possono accettare un incarico di supplenza ex art. 47 CCNL 2019-2021: (ai fini del computo dei tre anni si conta anche l’anno a tempo determinato nel quale è stato svolto l’anno di prova);


PERSONALE DI RUOLO CHE HA SUPERATO ANNO DI PROVA E NON HA VINCOLO DA GPS SOSTEGNO 

  • Il comma 1 dell’ art. 47 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 dispone che: “Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.” 

Pertanto, il personale di ruolo potrà accettare supplenze unicamente per classe di concorso o tipo posto differente rispetto a quello di titolarità e unicamente su posto intero (non si potrà usufruire dell’aspettativa per nomina su spezzone).


SCARICA LA NOTA DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE UMBRIA (PDF)





di VALENTINA TROPEA



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