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Precariato scolastico, la Cassazione apre ai risarcimenti fino a 24 mensilità anche dopo la stabilizzazione: vale per tutte le cause pendenti

12 ore fa
Tempo di lettura: 5 min

La Cassazione riconosce risarcimenti fino a 24 mensilità per il precariato scolastico anche dopo la stabilizzazione: la nuova disciplina si applica a tutte le cause pendenti e riguarda docenti di religione, di...

“Dopo le sentenze positive della Cassazione e della Corte di Giustizia europea sull’abuso dei contratti a termine, in particolare dei docenti di religione cattolica che hanno svolto precariato per oltre 36 mesi, i tribunali d’Italia stanno procedendo a risarcimenti corposi che vanno dagli 8 mila a 70 mila euro”. Lo ha ricordato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, a Città della Pieve, Perugia, alla presenza del cardinale Gualtiero Bassetti, già presidente CEI dal 2017 al 2022, nel corso di un seminario sul futuro dei docenti e dell'insegnamento di religione cattolica.


Pacifico, che ha raggiunto la località umbra assieme ad un’ampia delegazione Anief, si è soffermato, durante il suo intervento, “sul magistero sulla custodia della nostra umanità insegnato da papa Leone XIV nella enciclica Magnifica Hunanitas”. Il sindacalista autonomo ha quindi ricordato l’importanza del “dibattito sulle radici cristiane dell'Europa in una futura costituzione europea, la ricerca di una educazione per una società più giusta e alla ricerca della pace e della solidarietà, attraverso i valori dell'insegnamento di IRC, di cui san Francesco è il primo esempio, la propensione all'ascolto che richiedono i nostri giovani e l'apertura al dialogo”.


Il sindacalista ha espresso dunque “la necessità di inserire i docenti di religione cattolica nel potenziamento e come classe di concorso, con riconoscimento pieno di servizio nella mobilità e ricostruzione di carriera, la revisione della Legge 186/2003 con assunzione su 100% del turn over e su tutti i posto vacanti con lo scorrimento delle graduatorie”, oltre che “il recupero dei diritti negati durante i periodi di supplenza grazie ai ricorsi vinti, sempre in Corte di Giustizia europea e in Cassazione, con risarcimenti che appunto arrivano fino a 70 mila euro”. Infine, Pacifico ha citato i casi di docenti di religione che hanno dato fiducia ai legali Anief e si sono ritrovati con risarcimenti record decisi dai giudici, come a La Spezia dove un insegnante ha recuperato 68 mila euro più interessi e scatti di anzianità.

Il sindacato Anief, a questo proposito, ricorda che sui contratti a termine nella PA, la Suprema Corte di Cassazione applica il nuovo articolo 36 anche alle cause in corso aprendo ai risarcimenti. Ciò significa che “la stabilizzazione non cancella più il risarcimento: ci sono fino a 24 mensilità per i precari della scuola, a partire dai docenti di religione e di sostegno”. Attraverso la sentenza pronunciata in seguito all’udienza pubblica del 22 settembre, la Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha infatti stabilito che l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, nel testo riscritto dall’art. 12 del d.l. n. 131/2024, convertito dalla legge n. 166/2024, si applica a tutte le controversie ancora pendenti e che l’immissione in ruolo del lavoratore «si affianca ma non sostituisce» l’indennità dovuta per l’abusiva successione di contratti a tempo determinato.

I due principi di diritto enunciati dalla Corte sono i seguenti: «a) l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, siccome modificato dall’art. 12 del d.l. n. 131 del 2024, conv. con modif. dalla legge n. 166 del 2024, si applica, quale ius superveniens, alle controversie pendenti ed anche nel giudizio di rinvio, ancorché la relativa disciplina sia destinata ad incidere sul principio di diritto pronunciato nella decisione rescindente, salvo il giudicato interno; b) a seguito della modifica dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, disposta con l’art. 12 del d.l. n. 131 del 2024, conv. con modif. dalla legge n. 166 del 2024, nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l’eventuale misura della conversione del rapporto a tempo indeterminato si affianca ma non sostituisce la misura risarcitoria, da liquidare in base alle previsioni contenute nella nuova disposizione, tenuto conto, ove del caso, dell’eventuale sopravvenuta stabilizzazione, se direttamente ricollegata all’abuso».


La Cassazione ricorda anche che i criteri del danno comunitario «hanno trovato una peculiare applicazione nel contenzioso relativo al cd. “precariato scolastico”, nel cui ambito, muovendosi nel solco tracciato dalla Corte costituzionale (Corte cost. 20 luglio 2016, n. 187), questa Corte ha ritenuto misura idonea a sanzionare debitamente l’abuso la stabilizzazione prevista nella legge n. 107 del 2015 per il personale docente nonché l’immissione in ruolo acquisita da docenti e personale ATA attraverso l’operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali, salva la prova del danno ulteriore».


Quell’orientamento, applicato dal 2016 e seguito dalle corti di merito, poggiava sulla regola pretoria che la Corte dichiara ora superata dalla legge. La stessa sentenza colloca la riforma del 2024 nella risposta alla procedura d’infrazione n. 2014/4231, con la quale la Commissione europea aveva contestato all’Italia l’insufficiente prevenzione e sanzione degli abusi per «diverse categorie di lavoratori del settore pubblico (tra cui insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica, operatori sanitari, lavoratori del settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e del settore operistico, personale degli istituti pubblici di ricerca, lavoratori forestali e volontari dei vigili del fuoco nazionali».


Sono tre le conseguenze pratiche che derivano dalla pronuncia: l’indennità spetta senza che il lavoratore debba provare il danno, salva la facoltà di dimostrare un pregiudizio maggiore; la forbice di liquidazione, «praticamente raddoppiata» secondo la Corte rispetto al precedente parametro mutuato dall’art. 32 della legge n. 183/2010, va da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità, graduate secondo la gravità della violazione, il numero dei contratti e la durata complessiva del rapporto; la stabilizzazione, infine, non estingue più il diritto: può incidere soltanto sulla misura dell’indennità tra il minimo e il massimo, e solo quando l’immissione in ruolo sia «direttamente ricollegata all’abuso».


La decisione si inserisce nel contenzioso seriale promosso da Anief sull’abusiva reiterazione dei contratti a termine nella scuola, nel quale l’amministrazione ha regolarmente opposto la stabilizzazione sopravvenuta come causa di estinzione della pretesa risarcitoria.

Il contenzioso riguarda tutti i docenti, a partire da quelli di religione cattolica, docenti di sostegno, personale ATA con oltre 36 mesi di contratti reiterati hanno oggi una norma di legge che fissa l’indennità tra 4 e 24 mensilità e una Corte di cassazione che ne impone l’applicazione a tutte le cause pendenti. Chi ha un giudizio in corso può proseguirlo, mentre chi lo aveva sospeso in attesa di questo chiarimento può riprenderlo con Anief. Resta l’auspicio, che ha ormai il valore di una certezza: le Corti di merito non potranno più archiviare queste cause con la formula della cessata materia del contendere".

di La Redazione


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