Percorsi abilitanti, cambia qualcosa se la nomina arriva da idoneo e non da vincitore? I 24 CFU sono determinanti
Idoneo o vincitore: la differenza sembra decisiva, ma per individuare il percorso abilitante corretto bisogna guardare a un altro passaggio e al titolo posseduto...

Il tema dei “percorsi abilitanti” è ricorrente nell’ambiente scolastico, ma genera anche forti dubbi e perplessità, in particolare quando è collegato alle assunzioni attraverso i concorsi PNRR. Un caso ricorrente è quello di un docente assunto grazie allo scorrimento della quota del 30% degli idonei PNRR, già in possesso dei 24 CFU, che chiede di partecipare al percorso da 36 CFU.
In questo specifico caso, ai fini dell’accesso al percorso, il fatto di essere stato inizialmente idoneo e non vincitore non cambia la posizione del candidato: il passaggio davvero rilevante è la nomina finalizzata al ruolo, insieme al possesso dei 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022. La disciplina del percorso è contenuta nell’articolo 18-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 59/2017 e nell’articolo 14, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023. I contenuti dei 36 CFU sono definiti dall’Allegato 5 dello stesso DPCM. Per l’anno accademico 2025/2026, inoltre, l’articolo 6 del DM MUR n. 138 del 27 gennaio 2026 prevede che i vincitori di concorso tenuti a completare la formazione attraverso i percorsi da 30 o 36 CFU siano ammessi in soprannumero.
Non partecipano, quindi, alla selezione prevista per i posti ordinari. Un docente che ha ottenuto la nomina finalizzata al ruolo può quindi accedere al percorso da 36 CFU, a condizione che sia già in possesso dei 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022. La verifica deve considerare la nomina ricevuta, il titolo con il quale il docente ha partecipato al concorso e il percorso previsto dalla normativa. L’idoneità iniziale, quindi, non preclude l’accesso ai 36 CFU una volta intervenuta la nomina finalizzata al ruolo, purché siano rispettate tutte le altre condizioni previste.
di Natalia Sessa
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