PEI, nuove regole dal 1° ottobre: definitivo a giugno per gli alunni già iscritti. Cosa cambia per ore di sostegno e GLO, tutte le info utili
Il nuovo decreto oltre alle scadenze cambia anche il ruolo del PEI nella definizione delle ore di sostegno e introduce una priorità che dovrà essere applicata senza trasformarsi in un automatismo...

Cambiano i tempi di predisposizione del Piano educativo individualizzato, ma non viene meno la necessità di aggiornare ogni anno la progettazione educativa e didattica. Il decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, in vigore dal 1° ottobre, interviene sul PEI, sulle ore di sostegno e sul funzionamento del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione.
Le novità sono immediatamente operative, anche se il decreto dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni e potrà quindi subire modifiche durante l’esame parlamentare.
PEI definitivo entro giugno: per quali alunni
Il decreto distingue due situazioni.
Per gli alunni di nuova iscrizione o che ricevono una nuova certificazione, il PEI deve essere predisposto:
in via provvisoria entro giugno;
in forma definitiva entro e non oltre il 15 ottobre.
Per gli alunni già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti nella medesima scuola, il PEI deve invece essere redatto in forma definitiva entro giugno.
Il documento potrà essere corretto e integrato entro le prime due settimane di ottobre. Successivamente resterà possibile modificarlo qualora emergano nuove o sopravvenute condizioni relative al funzionamento della persona.
Il problema della prima applicazione
La nuova regola entra in vigore nell’ottobre 2026, quando il mese di giugno indicato dal decreto è già trascorso. Il provvedimento non contiene una disciplina transitoria che spieghi come applicare la nuova scadenza nell’anno scolastico 2026/27.
Non è quindi possibile attribuire retroattivamente alle scuole l’obbligo di avere già predisposto entro giugno un PEI definitivo secondo una disposizione che non era ancora in vigore. Su questo passaggio saranno necessarie indicazioni operative che distinguano la prima applicazione dalla regola destinata a valere negli anni successivi.
Il PEI non viene semplicemente copiato
La novità non significa che il PEI non debba più essere aggiornato ogni anno. Il decreto anticipa la definizione del documento per gli alunni che la scuola già conosce, ma mantiene espressamente l’aggiornamento dei contenuti educativi e didattici. Obiettivi, strategie, strumenti, modalità di sostegno, criteri di valutazione e interventi devono continuare a essere costruiti sulla situazione concreta dell’alunno. Una competenza acquisita, una strategia che non ha funzionato o un cambiamento nelle condizioni personali e scolastiche devono trovare spazio nel nuovo PEI. Il documento predisposto per l’anno precedente non può quindi essere riproposto senza una verifica effettiva del percorso compiuto.
Come cambia la definizione delle ore di sostegno
Una delle modifiche più importanti riguarda il numero delle ore di sostegno. La precedente formulazione stabiliva che il PEI contenesse una proposta delle ore da assegnare alla classe. Il decreto introduce invece una disposizione secondo la quale il PEI definisce, con adeguata motivazione, il numero delle ore di sostegno.
La motivazione diventa quindi centrale. Il numero delle ore deve essere collegato alle condizioni di funzionamento dell’alunno, agli obiettivi, agli interventi necessari e al contesto nel quale si svolge il percorso scolastico.
Continuità delle ore: una priorità, non una garanzia automatica
Nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, il decreto stabilisce che venga valutato prioritariamente il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell’anno precedente.
Non si tratta di una conferma automatica. La norma fa salva l’assegnazione dell’organico e consente aggiornamenti motivati quando emergono nuove o sopravvenute condizioni della persona.
Le ore dell’anno precedente diventano quindi il primo riferimento da prendere in considerazione, ma possono essere aumentate o ridotte quando la situazione concreta richiede una valutazione diversa.
Cosa succede nel passaggio a un nuovo grado
Un’attenzione particolare è riservata al passaggio tra i diversi gradi di istruzione. Il trasferimento dalla scuola dell’infanzia alla primaria o dalla primaria alla secondaria può modificare ambienti, organizzazione, tempo scuola e richieste di autonomia.
In questi casi il PEI deve essere aggiornato anche ai fini della definizione delle ore di sostegno. La priorità attribuita alla continuità non può quindi tradursi in una riproposizione automatica del monte ore precedente quando cambia il contesto scolastico.
Le stesse ore non significano lo stesso docente
La continuità delle ore di sostegno non deve essere confusa con la conferma dell’insegnante. Il decreto interviene sul numero delle ore da assegnare alla classe, ma non modifica le procedure di reclutamento e attribuzione degli incarichi.
Il mantenimento del monte ore non comporta quindi automaticamente che l’alunno ritrovi lo stesso docente di sostegno nell’anno successivo.
Il PEI può essere approvato se manca una componente del GLO
Il decreto interviene anche sul funzionamento del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione. Il PEI può essere approvato anche in assenza di una delle componenti previste, ma soltanto a due condizioni:
la componente deve essere stata regolarmente convocata;
la sua mancata partecipazione deve impedire il rispetto dei termini previsti per l’adozione del PEI.
Non si tratta quindi di una regola generale che consente di escludere preventivamente una componente o di considerare irrilevante la sua partecipazione. Convocazione, presenze e assenze dovranno essere riportate correttamente nella documentazione del GLO.
Il PEI continua inoltre a essere elaborato e approvato collegialmente. La responsabilità della progettazione non ricade soltanto sul docente di sostegno, ma coinvolge tutti i soggetti chiamati a partecipare al percorso di inclusione.
Le nuove disposizioni puntano ad anticipare la conoscenza del fabbisogno e a rendere più tempestiva la programmazione delle risorse. Da sole, però, non garantiscono che il docente di sostegno venga assegnato prima dell’inizio delle lezioni: continueranno a incidere la disponibilità del personale, la consistenza dell’organico e le procedure di reclutamento.
di Claudio Castagna
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