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MOBILITÀ PERSONALE DOCENTE 2023 2024: COME INDICARE LE PREFERENZE

Aggiornamento: 17 mar 2023

Tempo fino al 21 marzo per presentare la domanda


L’ordinanza ministeriale del 1° marzo 2023 ha dato il via alle procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2023/2024.



QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA


I termini per la presentazione della domanda, riportati nell’articolo 2 dell’ordinanza ministeriale, sono i seguenti:


Personale docente: la domanda va presentata dal 6 al 21 marzo 2023. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 2 maggio. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 24 maggio.



Il sindacato UIL Scuola ha pubblicato delle FAQ relative all’inserimento delle preferenze


Quali e quante preferenze si possono esprimere nella domanda?

Le preferenze, per tutti gli ordini di scuola, sono da un minimo di 1 a un massimo di 15.

Le preferenze possono essere del seguente tipo:

  • scuole

  • comuni

  • distretti

  • codice provincia (solo nel caso della mobilità interprovinciale).


Si può inoltre dare la disponibilità per le seguenti tipologie di posto:

  • istruzione degli adulti, che comprende: corsi serali degli istituti di secondo grado; centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti; sezioni carcerarie ove esprimibili;

  • sezioni ospedaliere;

  • licei europei.


Specifici codici

Continueranno ad essere utilizzati gli specifici codici sede di organico per:

  • i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti;

  • le sezioni carcerarie ed ospedaliere;

  • le sezioni di scuola speciale;

  • i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l’educazione degli adulti (ex CTP)



Come avviene l’assegnazione delle scuole relative alle strutture ospedaliere/serali/carcerarie o per i punti di erogazione di C.P.I.A ?

Ogni sede ha un codice puntuale di scuola. Es. la scuola serale di un istituto superiore ha un codice specifico che può essere direttamente espresso nella domanda.

Se, invece, all’interno della domanda, si esprimono anche o solo i codici sintetici comune, distretto o provincia, il docente, se vuole che il sistema analizzi anche tali scuole all’interno di ciascun codice sintetico indicato, deve esprimere con un flag la disponibilità per le predette sedi nell’apposita sezione della domanda (che si trova dopo il riquadro delle preferenze).

Se non dà la disponibilità non sarà possibile l’assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su comune o distretto o provincia riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento Ciò vuol dire che il sistema escluderà all’interno di ciascun codice sintetico eventuali scuole serali, carcerarie ecc.. In questi casi potrà capitare che docenti con meno punteggio e che hanno espresso lo stesso codice sintetico ottengano una delle tipologie di posto indicate perché hanno espressamente dato la disponibilità per i predetti corsi.


E per i comuni isolani?

Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono esclusi dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l’ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura “isole della provincia”:

  • il docente intende trasferirsi anche nei comuni isolani, allora deve utilizzare come preferenza di tipo sintetico l’indicazione del distretto “isole della provincia”;

  • il docente non intende trasferirsi nei comuni isolani, allora non deve esprimere l’indicazione del distretto “isole della provincia”.


Le sedi carcerarie della scuola primaria non sono esprimibili. In quale modo è possibile ottenere un trasferimento su tali sedi?

Con l’ordinaria domanda di mobilità online non è possibile ottenere in modo diretto un trasferimento o un passaggio di ruolo nelle scuole carcerarie della scuola primaria perché tali posti non sono esprimibili.

È invece possibile, prima delle operazioni di mobilità, ottenere un cambio di titolarità per i docenti di scuola primaria che sono stati utilizzati negli ultimi 2 anni sulle predette sedi.

È infatti previsto che prima delle operazioni di mobilità gli Uffici Scolastici procedono, su domanda degli interessati, ad assegnare la titolarità sulle sedi carcerarie ai docenti utilizzati negli ultimi 2 anni sulle predette sedi. Ai fini dei 2 anni si considera anche l’anno in corso.

Attenzione: la domanda (in forma di autodichiarazione) si presenta in modalità cartacea all’ATP di titolarità.


È possibile esprimere preferenze per più province nella stessa domanda?

È possibile.

Le preferenze (max 15) possono anche essere riferite a più province. Non c’è infatti un numero minimo o massimo (ovviamente sempre nel limite delle 15 preferenze) di codici puntuali e/o sintetici con riferimento alla stessa o diversa provincia. Per cui, nella domanda di trasferimento o passaggio il docente può inserire codici riferiti a più province. In questi casi bisogna valutare l’ordine di inserimento delle diverse preferenze.

ES: il docente titolare a Milano che vuole trasferirsi a Catanzaro può indicare nelle domanda anche più province oltre quella di Catanzaro.

Come prime sedi indicherà ovviamente quelle di Catanzaro, che è la provincia in cui vuole trasferirsi prioritariamente, successivamente potrà indicare anche altre preferenze, nell’ordine che ritiene a lui più congeniale, di altre province come Vibo, Cosenza oppure alternare preferenze di più province ecc.

Il sistema analizzerà le disponibilità nell’ordine con cui il docente le ha indicate nella domanda.


È possibile esprimere anche preferenze provinciali e interprovinciali nella stessa domanda? E se sì, in quale ordine vanno indicate?

È possibile.

Ciò a cui bisogna prestare attenzione è anche in questo caso l’ordine con cui si inseriscono le preferenze ovvero è il docente che decide se dare “priorità” al movimento provinciale o a quello interprovinciale, se intende ovviamente partecipare ad entrambi i movimenti.

Il docente titolare a Milano che vuole trasferirsi a Catanzaro ma vuole nello stesso tempo, come ultima possibilità, cambiare la scuola di Milano.

Se tale docente vuole dare “priorità” al trasferimento interprovinciale e come ultima analisi tentare una scuola di Milano inserirà nella domanda, per esempio, prima scuole di Catanzaro, poi il codice comune/distretto di Catanzaro e infine il codice provincia di CZ (può ovviamente valutare altre preferenze di altre province vicine a Catanzaro) e come ultime preferenze inserisce una o più scuole di Milano.

In questo caso il sistema analizzerà la disponibilità nelle scuole di Milano (provincia di titolarità) solo se il docente non sarà soddisfatto in una delle preferenze interprovinciali. Resta inteso che quando si analizzerà la scuola di Milano, una volta che il trasferimento interprovinciale non è andato a buon fine, lui parteciperà al movimento provinciale di Milano (con priorità quindi rispetto a docenti che hanno scelto Milano come preferenza interprovinciale).


Vale la stessa cosa per il docente che ha già inviato la domanda e successivamente sarà dichiarato perdente posto? Come può dare priorità al movimento interprovinciale e nello stesso tempo condizionare la domanda come perdente posto?

Il docente che ha precedentemente inviato la domanda di trasferimento online esprimendo preferenze interprovinciali e che è stato dichiarato perdente posto, può comunque continuare a dare priorità al movimento interprovinciale e nello stesso tempo anche condizionare la domanda (rispondendo NO al modello cartaceo).

Anche nel modello cartaceo il docente inserirà PRIORITARIAMENTE LE PREFERENZE INTERPROVINCIALI (può mantenere o cambiare l’ordine delle preferenze della domanda già inviata: la nuova domanda cartacea annulla totalmente quella inviata online), perché è a questo movimento che vuole dare la precedenza, e solo in subordine, dopo tali preferenze, ha tre possibilità:

  1. Non indicare nessun altra preferenza. In questo caso, solo se non si è soddisfatti nelle preferenze interprovinciali il sistema valuterà la domanda condizionata:

    • il docente è riassorbito se si libera un posto nella scuola di attuale titolarità;

    • è trasferito d’ufficio, in provincia, seguendo l’ordine di viciniorietà;

    • resta in esubero nella provincia.

      1. Indicare solo scuole del comune di titolarità. In questo caso, solo se non si è soddisfatti nelle preferenze interprovinciali il sistema valuterà la domanda condizionata:

        • il docente è riassorbito se si libera un posto nella scuola di attuale titolarità;

        • gli viene assegnata una scuola indicata del comune titolarità;

        • nel caso in cui neanche queste fossero disponibili è trasferito d’ufficio, in provincia, in una scuola seguendo l’ordine di viciniorietà;

        • resta in esubero nella provincia.

          1. Indicare anche scuole fuori dal comune di titolarità: In questo caso, solo se non si è soddisfatti nelle preferenze interprovinciali il sistema valuta la domanda condizionata:

            • il docente è riassorbito se si libera un posto nella scuola di attuale titolarità;

            • gli viene assegnata una scuola indicata del comune titolarità;

            • nel caso in cui neanche queste fossero disponibili gli viene assegnata una scuola indicata fuori del comune titolarità;

            • nel caso in cui neanche queste fossero disponibili è trasferito d’ufficio, in provincia, in una scuola seguendo l’ordine di viciniorietà;

            • resta in esubero nella provincia.


In tutti i casi indicati la domanda resta prioritariamente “interprovinciale”, nel senso che il sistema valuterà per prima le preferenze così come espresse dal docente, in ordine, accontentandolo nel movimento interprovinciale. Solo se nessuna delle preferenze interprovinciali sarà disponibile il sistema valuterà la domanda “condizionata” all’interno della provincia di titolarità.


ATTENZIONE…NON COMMETTERE L’ERRORE DI….


Negli esempi citati il docente non deve quindi commettere l’errore di inserire per prima le preferenze della propria provincia e solo successivamente quelle interprovinciali. Se farà così, il sistema valuterà prioritariamente la domanda “condizionata” ovvero all’interno dell’attuale provincia di titolarità e il docente non potrà avere la possibilità di ottenere il trasferimento interprovinciale.



scheda UIL (1)
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di VALENTINA ZIN


contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it


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