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GLO e PEI, l’assenza di una componente non blocca sempre l’approvazione: convocazioni, deleghe e nuove scadenze

6 ore fa
Tempo di lettura: 4 min

Il Decreto Scuola interviene sull’approvazione del Piano educativo individualizzato. Per docenti e famiglie, però, occorre distinguere le novità dalle regole già previste...

Un’assenza al GLO può impedire di approvare il PEI nei tempi previsti? Il Decreto Scuola introduce una possibilità per evitare il rinvio, ma stabilisce condizioni precise. La componente assente deve essere stata regolarmente convocata e la sua mancata partecipazione deve compromettere il rispetto dei termini di adozione del documento.

È una delle novità dell’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, entrato in vigore il 1° ottobre. La disposizione riguarda l’approvazione del Piano educativo individualizzato; per costituzione, convocazione e presidenza del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione restano i riferimenti del D.I. 182/2020, modificato dal D.I. 153/2023.

Quando il PEI può essere approvato anche in presenza di un’assenza

Il decreto aggiunge il comma 11-bis all’articolo 15 della legge 104/1992. Il GLO può procedere anche senza una delle componenti previste quando ricorrono entrambe queste condizioni:

  • la convocazione è stata effettuata regolarmente;

  • attendere la partecipazione della componente assente non consentirebbe di rispettare i termini di adozione del PEI.

La disposizione non consente quindi di escludere qualcuno dalla convocazione per rendere più rapido l’incontro. Rimane inoltre fermo il riferimento all’accertamento della disabilità e al Profilo di funzionamento previsto dal decreto legislativo 66/2017.

Sul piano operativo, è opportuno che il verbale documenti la convocazione, l’assenza e le ragioni per cui il gruppo procede all’approvazione.

Chi costituisce il GLO e chi deve partecipare

Il GLO viene configurato dal dirigente scolastico con un proprio decreto all’inizio dell’anno, sulla base della documentazione agli atti. È il gruppo che elabora, approva e verifica il PEI del singolo alunno.

Ne fanno parte il team dei docenti contitolari o il consiglio di classe, compreso il docente di sostegno. Partecipano i genitori, oppure chi esercita la responsabilità genitoriale, e le figure professionali interne ed esterne che interagiscono con l’alunno e con la classe, con il supporto dell’Unità di valutazione multidisciplinare.

Tra le figure coinvolte possono esserci l’assistente all’autonomia e alla comunicazione e i docenti referenti per l’inclusione. Deve essere assicurata anche la partecipazione attiva dello studente con disabilità, nel rispetto del principio di autodeterminazione.

Su richiesta della famiglia, il dirigente può autorizzare la presenza di un esperto: il suo contributo ha valore consultivo, non decisionale.

Convocazione e presidenza: il ruolo della funzione strumentale

Il GLO è convocato dal dirigente scolastico o da un suo delegato, con un preavviso adeguato a favorire la partecipazione. Anche la presidenza può essere affidata a un delegato del dirigente.

La funzione strumentale per l’inclusione può dunque presiedere gli incontri se riceve la delega. L’incarico di funzione strumentale, da solo, non attribuisce automaticamente la presidenza di tutti i GLO dell’istituto.

Se la delega comprende più riunioni o tutti gli incontri, il suo ambito deve risultare chiaramente dall’atto. Presiedere, comunque, non significa decidere da soli: l’elaborazione e l’approvazione del PEI restano affidate al gruppo.

Il GLO può riunirsi online: la possibilità esisteva già

La riunione in videoconferenza non è una novità del Decreto Scuola 2026. L’articolo 4 del D.I. 182/2020 consentiva già gli incontri a distanza, in modalità telematica sincrona.

Le riunioni si svolgono, salvo motivata necessità, in ore non coincidenti con le lezioni. Per ogni seduta viene redatto un verbale, firmato da chi presiede e dal segretario verbalizzante; i componenti hanno accesso al PEI approvato e ai verbali.

Le nuove scadenze del PEI

Il decreto distingue due situazioni:

Situazione dell’alunno

Termini previsti dal nuovo testo

Nuova iscrizione o nuova certificazione

PEI provvisorio entro giugno; definitivo entro e non oltre il 15 ottobre.

Già inserito in un percorso di supporto alla disabilità e già iscritto nella medesima scuola

PEI definitivo entro giugno, con aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro le prime due settimane di ottobre.

Per questo, il precedente termine ordinario del 31 ottobre non può essere riportato come scadenza generale senza considerare le modifiche legislative. La nuova scansione non autorizza neppure a interrompere il lavoro in corso e rinviare semplicemente ogni adempimento al giugno successivo.

Il lavoro del GLO continua durante l’anno

Il PEI resta soggetto a verifiche periodiche: occorre controllare il raggiungimento degli obiettivi e apportare le modifiche necessarie. La disciplina del GLO prevede almeno una verifica intermedia tra novembre e aprile e una verifica finale entro giugno. Il nuovo decreto mantiene espressamente la possibilità di intervenire successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento dell’alunno. Introduce inoltre la definizione motivata delle ore di sostegno nel PEI e disposizioni sulla loro continuità nel passaggio all’anno successivo e sull’aggiornamento nei passaggi tra gradi scolastici.

Le disposizioni sono già in vigore, mentre il decreto è all’esame del Parlamento per la conversione in legge e può ancora essere modificato. Alla data del 12 ottobre, il provvedimento è in esame nella Commissione Istruzione del Senato.


di La Redazione


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