Esoneri e semiesoneri docenti, 676 posti per il 2026/27: ulteriori 214 posti per il dimensionamento scolastico (Tabella)
Il contingente nazionale è ripartito tra le Regioni nei limiti delle richieste pervenute; gli USR autorizzeranno esoneri e semiesoneri...

"Ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 26 luglio 2024, n. 151, per l’anno scolastico 2026/27 il numero complessivo degli esoneri determinato a livello nazionale nella misura di 676 unità è ripartito su base regionale secondo la tabella seguente, nei limiti delle richieste pervenute:

I contingenti regionali di cui al precedente comma 1 si aggiungono a quelli già assegnati con il decreto 31 luglio 2026, n. 154 del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di aggiornamento del decreto 26 luglio 2024, n. 151, che in applicazione dell’articolo 18, comma 5 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 convertito con legge 20 aprile 2026, n. 50, limitatamente all’anno scolastico 2026/2027, concede ulteriori n. 214 posizioni di esonero e/o semiesonero dall’insegnamento a beneficio delle regioni che hanno adottato, autonomamente, i piani di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2026/2027 nel rispetto dei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi di cui al DI n. 127 del 2023, come aggiornato dal DI n. 124 del 2025.
Agli Uffici Scolastici regionali è affidato il compito di autorizzare la concessione degli esoneri o dei semiesoneri dall’insegnamento dei docenti, individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 83, della Legge 107/2015 e dell'articolo 25, comma 5, del Decreto Legislativo n. 165/2001, delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza e delle istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento nei limiti dei contingenti regionali e delle risorse attribuite secondo il precedente articolo 1, e previa richiesta dei dirigenti scolastici reggenti/titolari, per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Circa i criteri, le modalità e le procedure per l’attribuzione degli esoneri o semiesoneri dall’insegnamento per i docenti delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza e delle istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento, si fa rinvio alle previsioni del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 luglio 2024, n. 151. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni normative e contrattuali vigenti.
Gli oneri di supplenza temporanea, necessari alla sostituzione del personale docente collocato in posizione di esonero o semiesonero, sono imputati sui capitoli di cedolino unico 2149, 2154, 2155 e 2156, piani gestionali 02, 03, 04 e 10 e Capitoli (IRAP) 2127, 2128, 2140 e 2145, piano gestionale 01, del personale del comparto scuola".
NOTA
di La Redazione
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