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Docenti, 3.000 euro di bonus mamme negato: il caso arriva alla Corte di giustizia UE per possibile disparità di trattamento

8 ore fa
Tempo di lettura: 2 min

Il ricorso riguarda l’esonero contributivo previsto. Al centro, la differenza di trattamento tra madri che svolgono lo stesso lavoro con contratti diversi...

Stesso lavoro, stesso orario, ma un beneficio diverso perché una docente è di ruolo e l’altra è precaria. È questa la questione alla base del ricorso sul bonus mamme che, secondo il resoconto della vicenda, il Tribunale di Torino ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

L’ordinanza, datata 5 ottobre 2026, riguarda una docente con due figli sotto i dieci anni, impiegata nell’anno scolastico 2023/24 con un contratto fino al 30 giugno. La lavoratrice, assistita dai legali Anief, contesta l’esclusione dall’esonero contributivo riservato alle dipendenti a tempo indeterminato.

Il beneficio introdotto dalla legge di Bilancio 2024 consentiva di azzerare i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici interessate, fino a 3.000 euro annui, ripartiti su base mensile. Per il solo 2024 era riconosciuto anche alle madri con due figli, fino al mese del decimo compleanno del più piccolo. Il contratto a tempo indeterminato restava però un requisito necessario. Non si trattava di 250 euro netti aggiuntivi garantiti ogni mese. Quella cifra rappresentava il limite mensile dei contributi esonerabili; l’effetto effettivo sullo stipendio dipendeva dalla contribuzione dovuta e dal trattamento fiscale. Restava invariata l’aliquota utilizzata per il calcolo della pensione. Il confronto giudiziario riguarda proprio la natura di questo vantaggio. Secondo la ricorrente, una minore trattenuta previdenziale aumenta la somma disponibile in busta paga e costituisce un beneficio collegato al lavoro. La posizione contraria distingue invece la retribuzione, che rimane uguale al lordo, dall’agevolazione contributiva.


Il riferimento europeo è la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE. Vieta trattamenti meno favorevoli per i lavoratori a termine rispetto a quelli stabili comparabili, quando la differenza dipende soltanto dalla durata del contratto e non è giustificata da ragioni oggettive. I quesiti riportati nel resoconto chiedono alla Corte se il vantaggio sul netto rientri nelle condizioni di impiego tutelate e, in caso affermativo, se sia compatibile con il diritto europeo escludere le madri precarie. La questione era già arrivata alla Corte costituzionale. Con la sentenza 159/2025, la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate, senza estendere il beneficio. Ha però rilevato criticità nella disciplina e invitato il legislatore a una maggiore coerenza.

Occorre inoltre distinguere il contenzioso sul 2024 dal bonus mamme previsto per il 2026, un contributo di 60 euro mensili accessibile, alle condizioni stabilite dalla legge, anche alle lavoratrici a termine. È una misura diversa dall’esonero totale oggetto del ricorso.

Il rinvio non equivale a una vittoria definitiva e non fa scattare rimborsi automatici. La risposta europea servirà al giudice italiano per decidere la controversia: il punto resta se la precarietà del contratto possa giustificare, da sola, un trattamento economico diverso tra madri lavoratrici.


di La Redazione


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