Docenti e ATA, permessi 150 ore: il 15 novembre chiude la finestra della presentazione delle domande per l'anno 2027. Tutte le info
"Gli Uffici Scolastici, in questa fase, sono chiamati a pubblicare il contingente previsto, per ogni ordine di scuola, che possa fruire dei permessi per diritto allo studio..."

Il 15 novembre 2026 è la scadenza indicata da diversi Uffici scolastici per le domande dei permessi per il diritto allo studio 2027. È bene quindi, in questa fase, controllare il termine e le modalità di presentazione pubblicati dall’Ufficio scolastico competente. Entriamo nel dettaglio della misura: docenti e ATA possono usufruire dei permessi per il diritto allo studio per percorsi e corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio o qualificazioni professionali riconosciuti.
Gli Uffici Scolastici, in questa fase, sono chiamati a pubblicare il contingente previsto, per ogni ordine di scuola, che possa fruire dei permessi per diritto allo studio per l’anno solare 2027. La regola principale è che il contingente dei beneficiari è soggetto al limite del 3% del personale in servizio, con arrotondamento all’unità superiore, secondo la ripartizione ministeriale e le disposizioni applicative regionali.. Se un ordine di scuola ricopre tutti i posti a disposizione, questi possono passare ad un altro.
TIPOLOGIE DI CONTRATTI
I permessi straordinari retribuiti possono essere concessi fino a 150 ore annue individuali. Il monte ore spettante va verificato in relazione all’orario di servizio, alla durata del contratto e alle disposizioni regionali.
Infatti, per poter richiedere il diritto allo studio, il personale può essere assunto sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, secondo i requisiti previsti dalla procedura territoriale. Nel caso di orario parziale o part time i permessi sono concessi in proporzione all’orario di lavoro; per gli incarichi a termine occorre verificare anche le condizioni relative alla durata del rapporto.
CORSI IN PRESENZA E ONLINE
I permessi possono essere richiesti da docenti e ATA per frequentare corsi universitari, postuniversitari, di istruzione primaria e secondaria e di qualificazione professionale, presso istituzioni abilitate al rilascio di titoli o attestati riconosciuti dall’ordinamento pubblico. Sono compresi anche i relativi tirocini ed esami.
Per i corsi online, l’ARAN, nell’orientamento del 17 febbraio 2025, ha richiamato la necessità di dimostrare l’effettiva partecipazione alle lezioni in coincidenza con l’orario di servizio. Il chiarimento riguarda anche le lezioni asincrone: la sola iscrizione a un’università telematica non documenta le ore di frequenza.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Chi fruisce dei permessi deve presentare la documentazione relativa all’iscrizione, alla frequenza e agli esami finali sostenuti. Per le lezioni telematiche occorre un’attestazione idonea a dimostrare la partecipazione nei giorni e negli orari coincidenti con il servizio. Modalità e termini della documentazione vanno verificati nelle disposizioni territoriali.
La domanda deve essere presentata secondo la procedura indicata dall’Ufficio competente, normalmente attraverso la scuola di servizio e utilizzando la modulistica prevista.
Ricordiamo che il 15 novembre è il termine già indicato in diversi avvisi territoriali. I permessi concessi riguardano il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027.
IN ASSENZA DELLA DOCUMENTAZIONE, I PERMESSI SONO CONSIDERATI ASPETTATIVA
È importante precisare che il personale che beneficia dei permessi ha diritto, salvo eccezionali e inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami.
Nel caso in cui non si presenti la documentazione necessaria i permessi utilizzati saranno considerati come aspettativa senza assegni per motivi personali, con il recupero delle somme indebitamente corrisposte.
Per ulteriori info clicca qui:
di Natalia Sessa
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