Carta docente anche agli educatori: la Cassazione ribalta la decisione favorevole al Ministero e riconosce il diritto al bonus
"Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in..."

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva impugnato la decisione del Tribunale che aveva riconosciuto il diritto degli educatori a tempo indeterminato di percepire la Carta del docente. La Corte d’Appello aveva accolto l’impugnazione del Ministero, ma la Cassazione ha riconosciuto che anche gli educatori hanno diritto alla Carta del docente.
La cassazione riconosce che il personale educativo svolge una funzione differente rispetto a quella del personale docente, ma nondimeno partecipa ai contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi. A tal proposito è opportuno riportare quanto citato nel CCNL 2007 Art. 127 - Profilo professionale e funzione del personale educativo: “Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell’autonomia culturale e professionale del personale educativo. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive”.
La Cassazione continua richiamando anche l’art. 129 CCNL - Azioni funzionali all'attività educativa: “L'azione funzionale all'attività educativa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi, l'elaborazione di relazioni sui risultati educativi conseguiti e su altri argomenti da discutere collegialmente, la partecipazione alle riunioni collegiali”. In definitiva, la sentenza impugnata non è conforme a tali principi, la quale ha escluso gli educatori dalla platea dei beneficiari per la mancanza di titolo conforme.
Per tali ragioni la sentenza è oggetto di rinvio. Quindi, la carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi. Cit. Cassazione Civile Ord. Sez. L Num. 25597/2026.
di Natalia Sessa
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