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1.500 euro per Bonus Psicologo 2025: ULTIME ORE per PRESENTARE DOMANDA. Nel caso di ISEE con omissioni e/o difformità hai ancora del tempo per regolarizzare la tua posizione. Ecco come procedere

Ultime ore per poter presentare la propria domanda per usufruire del Bonus psicologo 2025, in scadenza proprio oggi...

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Ultime ore per poter presentare la propria domanda per usufruire del Bonus psicologo 2025, in scadenza proprio oggi 14 Novembre.

Si tratta di una misura resa strutturale con la legge di bilancio 2023 e che fornisce un sostegno concreto alle persone in condizione di depressione, ansia e stress tramite l’erogazione di un contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia.

Ribadiamo che le domande potranno essere inviate esclusivamente in via telematica, accedendo con SPID, CIE o CNS al servizio dedicato sul portale INPS.


ISEE con omissioni e/o difformità? Hai ancora del tempo per regolarizzare la tua posizione. Ecco come procedere

Ai fini della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un’attestazione ISEE di valore non superiore a 50.000 euro e in corso di validità alla data della domanda.

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Nel caso di ISEE contenente omissioni e/o difformità, il richiedente sarà informato, in sede di presentazione della domanda, della necessità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) finalizzata a correggere l’ISEE difforme e a consentire l’istruttoria della domanda di accesso al beneficio.

Dunque, in tal caso, il richiedente ha quindici giorni di tempo, dal termine ultimo di presentazione della domanda, per regolarizzare l’ISEE attraverso le seguenti tre modalità alternative previste dal medesimo D.P.C.M.: 


  1. presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;

  2. presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;

  3. rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite un Centro di assistenza fiscale (CAF) e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.


Trascorso il termine indicato, nel caso in cui permanga l’omissione e/o la difformità riscontrata, la domanda è considerata improcedibile ai fini dell’erogazione della prestazione.


Le domande prive della dichiarazione del possesso dei requisiti e della relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciate sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nonché le domande presentate fuori dai termini indicati, saranno considerate inammissibili.


Presentazione della domanda

 

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La domanda per accedere al beneficio deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”, attraverso una delle seguenti modalità:

 

  • portale web dell'Istituto (www.inps.it), direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS ed eIDAS); il servizio è raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche”;

  • Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).


Requisiti del soggetto beneficiario

Il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito descritti:

  • residenza in Italia;

  • valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro.


Misura del beneficio

 

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Il contributo, che non può essere superiore a 1.500 euro per ogni persona, viene modulato in base all’ISEE del richiedente.


In particolare, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.I. 2025, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, l’importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce:

a) con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;

b) con un valore ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;

c)  con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

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Elaborazione delle graduatorie, esito della domanda e utilizzo del contributo. Quando si DECADE DAL BENEFICIO?

 

Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, vengono stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

Il completamento della definizione delle graduatorie è comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale dell’INPS.

 

L’elaborazione delle graduatorie è comunicata tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella domanda. L’esito della domanda risulta altresì consultabile nella medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.

 

In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, dandone comunicazione al Consiglio nazionale degli ordini degli psicologi (CNOP), e siano regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi.

 

Il professionista, in apposita sezione della procedura, deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.

 

L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate. Si precisa, pertanto, che nessun accredito di somme è effettuato ai beneficiari della prestazione.

 

Il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio con il quale si comunica il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti, per usufruire del contributo in oggetto utilizzando il codice univoco attribuito. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato.

 

Come indicato all’articolo 6 del D.I. 2025 a decorrere dall’annualità 2025, i destinatari del contributo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda decadono dal beneficio e si provvede, una sola volta, allo scorrimento delle graduatorie.

 

A seguito della novità introdotta dal citato articolo 6 del D.I. 2025, relativa all’effettuazione della prima seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda, i professionisti devono avere cura di confermare tempestivamente la prima seduta e comunque entro e non oltre il termine decadenziale di 60 giorni.


di VALENTINA TROPEA




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