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Ferie, oltre 1.000 euro a un docente a tempo determinato. Il Tribunale: “Se non sono state chieste durante il periodo di sospensione ha diritto all’indennità sostitutiva”. Il commento di Anief

2 ore fa
Tempo di lettura: 3 min

“A scriverlo è stata la Corte di Cassazione e il principio è stato applicato, in sede di vertenza giudiziaria, dal Tribunale del lavoro di Parma, che ha in tal modo condannato il Ministero...”

Il Tribunale del lavoro di Parma, richiamando un principio espresso dalla Corte di Cassazione, ha condannato il Ministero a risarcire un docente per una ragione ben precisa: i docenti a tempo determinato non possono essere considerati automaticamente in ferie. Di seguito il comunicato di Anief:


“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva”.

A scriverlo è stata la Corte di Cassazione e il principio è stato attuato, in sede di vertenza giudiziaria, dal Tribunale del lavoro di Parma, che ha condannato il Ministero a risarcire un docente con “€ 1.000,91 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, oltre interessi o rivalutazione dal dovuto al saldo”, dopo che al docente non erano stati monetizzati  “i giorni di ferie maturati e non goduti negli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024”.

La stessa Suprema Corte ha fatto notare, si legge ancora nella sentenza che anche “la Corte di Giustizia europea, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all’indennità sostitutiva, in assenza di previa verifica del fatto che il lavoratore sia stato adeguatamente informato sul punto dal datore di lavoro e, dunque, posto nella condizione di esercitare effettivamente il suo diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 5 maggio 2022, n. 14268; Cass. 8 luglio 2022, n. 21780)”.

La conclusione, sempre secondo il giudice del lavoro del Tribunale di Parma, è che anche “il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma che i docenti a tempo determinato non possono essere considerati automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno. Risulta pertanto dovuto l’importo di cui al conteggio riformulato dal Ministero a seguito della sentenza della Cassazione, dato che lo stesso considera appunto come giorni di ferie fruiti i soli giorni di sospensione delle lezioni durante l’anno scolastico e non quelli compresi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno; inoltre, il conteggio include i giorni di festività soppresse nei giorni rilevanti ai fini della liquidazione dell’indennità sostitutiva”.

LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI PARMA

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra

istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:

1. condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore

di XXX di € 1.000,91 a titolo di indennità

sostitutiva di ferie non godute, oltre interessi o rivalutazione dal dovuto al

saldo;

2. condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore

di XXX delle spese di lite, che liquida in € 500,00

per compenso, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come

per legge, e in € 49,00 per esborsi, con distrazione in favore dei

procuratori dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Parma, 09/09/2026

Il giudice

IL RICORSO

Anief invita i docenti con supplenza fino al 30 giugno a rivolgersi al sindacato per l’eventuale presentazione del ricorso, così da ottenere il risarcimento delle ferie mai utilizzate. Sono interessati tutti i dipendenti precari o ex precari della scuola che hanno sottoscritto nell’anno corrente o negli ultimi anni una supplenza a tempo determinato, con scadenza 30 giugno. Gli interessati possono approfondire la propria situazione rivolgendosi alla sede Anief più vicina oppure aderire direttamente al ricorso Anief attraverso l’apposita pagina internet.

di Natalia Sessa


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