PART-TIME A SCUOLA: A CHI VIENE CONCESSO E QUALI SONO LE PRECEDENZE
- La Redazione

- 21 ago 2025
- Tempo di lettura: 2 min
"Le date di riferimento sono all'atto dell'assunzione e il 15 marzo di ogni anno, inoltre è possibile effettuare la richiesta di part-time all’atto dell’assunzione, dopo la presa di servizio... "

Il contratto part-time può essere la soluzione a diversi problemi che non sono in linea con esigenze personali o familiari del docente. Ci sono dei momenti precisi nei quali è possibile presentare richiesta durante l'anno scolastico.
La data di riferimento principale è il 15 marzo di ogni anno, inoltre è possibile effettuare la richiesta di part-time all’atto dell’assunzione, dopo la presa di servizio.
QUALI SONO I CASI NEI QUALI VIENE CONCESSO ?
Può essere richiesto dagli interessati assunti a tempo indeterminato con contratto finalizzato a ruolo (tempo determinato);
Il dirigente scolastico può decidere di concederlo se per la CDC di interesse non sia stata superata l'aliquota del 25% dell'organico complessivo a livello provinciale, oppure;
Può essere sottoscritto dopo l'assunzione in servizio.
I motivi per richiederlo possono essere molteplici tra cui:
esigenze personali;
motivi di salute;
motivi di studio;
esigenze familiari come cura di figli o familiari stretti…
CHI HA PRECEDENZA ?
Sussistono le precedenze anche per quanto riguarda la richiesta del contratto part-time, fermo restando la clausola dell’aliquota del 25 %, nel dettaglio hanno precedenza:
lavoratori il cui coniuge, figli o genitori hanno patologie oncologiche;
lavoratori che convivono con una persona con totale o permanente inabilità lavorativa che abbia connotazione di gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge 104 del 1992, con riconoscimento di un'invalidità pari al 100% e necessita di assistenza continua in quanto non in grado di compiere atti quotidiani;
lavoratori con figli conviventi di età non superiore a 13 anni;
lavoratori con figli conviventi con handicap gravi.
di LA REDAZIONE
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