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Messina, alunno affetto da disturbo autistico sospeso a seguito di un episodio accidentale e privo di intenzionalità. CDDU: "La scuola non può diventare il luogo in cui la fragilità viene sanzionata"

"Profonda preoccupazione e indignazione per quanto accaduto a Messina, dove un alunno di undici anni, affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3 ... "

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"Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda preoccupazione e indignazione per quanto accaduto a Messina, dove un alunno di undici anni, affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3, è stato sospeso a seguito di un episodio che, secondo quanto riportato, sarebbe stato accidentale e del tutto privo di intenzionalità.

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Questo provvedimento appare non solo sproporzionato, ma giuridicamente e pedagogicamente inaccettabile.

La scuola italiana è chiamata, per mandato costituzionale, a essere il luogo della tutela dei diritti fondamentali. L’articolo 3 della Costituzione impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitano l’uguaglianza sostanziale, mentre l’articolo 34 garantisce a tutti il diritto all’istruzione.


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In questo quadro si inserisce la Legge n. 104 del 1992, che riconosce l’integrazione scolastica come diritto soggettivo pieno, e il Decreto Legislativo n. 66 del 2017, come modificato dal D.Lgs. 96/2019, che impone la realizzazione di percorsi personalizzati attraverso il Piano Educativo Individualizzato. Interventi di natura punitiva, applicati in modo acritico nei confronti di alunni con disabilità cognitive gravi, risultano incompatibili con tali principi.

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Le più recenti pronunce della Corte di Cassazione del 2020 e del 2021 hanno inoltre chiarito che, in presenza di disabilità neuropsicologiche, non può essere applicato il criterio della piena intenzionalità dell’azione. Questo rende ancora più evidente la fragilità giuridica di un provvedimento che si presenta come “educativo”, ma che nei fatti rischia di assumere i connotati di una sanzione discriminatoria e lesiva della dignità della persona.


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Non può essere ignorato neppure il quadro sovranazionale. La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la Legge n. 18 del 2009, impone all’articolo 24 la garanzia di un sistema educativo realmente inclusivo. La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, resa esecutiva con la Legge n. 176 del 1991, stabilisce che in ogni decisione debba prevalere il superiore interesse del minore. In tale prospettiva, sospendere un bambino che presenta una gravissima disabilità cognitiva non può essere considerato un atto educativo, ma una scelta che rischia di violare il principio di proporzionalità e di ragionevolezza dell’azione amministrativa.


Particolarmente grave appare, inoltre, la mancata attivazione di un autentico lavoro di rete con i servizi sociali territoriali e con l’ente locale, in contrasto con il modello di presa in carico globale delineato anche dalla Legge n. 328 del 2000 sul sistema integrato di interventi e servizi sociali. Una scuola che agisce in isolamento abdica al proprio ruolo di comunità educante e rinuncia alla propria funzione di presidio di inclusione.


Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ritiene indispensabile che il provvedimento venga immediatamente rivisto, che si apra un confronto serio e istituzionale tra scuola, famiglia, servizi sanitari e sociali, e che si promuova una formazione strutturale dei dirigenti scolastici e degli organi collegiali in materia di diritti umani, inclusione e gestione non punitiva dei comportamenti problematici.

La scuola non può diventare il luogo in cui la fragilità viene sanzionata. Deve restare lo spazio in cui ogni bambino, soprattutto il più vulnerabile, viene riconosciuto, accompagnato e protetto. Punire la disabilità non è educare: è tradire il significato più profondo della scuola della Repubblica".




di LA REDAZIONE




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