In considerazione delle numerose istanze di accesso e di informazioni pervenute a questo Ufficio dai candidati non vincitori, aventi ad oggetto la richiesta di pubblicazione dell’elenco degli idonei nelle graduatorie delle procedure...
In considerazione delle numerose istanze di accesso e di informazioni pervenute a questo Ufficio dai candidati non vincitori, aventi ad oggetto la richiesta di pubblicazione dell’elenco degli idonei nelle graduatorie delle procedure concorsuali per l’immissione in ruolo del personale docente, posto comune e di sostegno, nella scuola dell’ infanzia e primaria ( D.M. 206/2023) e nella scuola secondaria di I e II grado ( D.M. 205/2023) al fine di apprendere il loro esatto posizionamento, nonché notizie in merito alla formazione delle graduatorie, con particolare riferimento al procedimento di inserimento delle riserve, questo Ufficio rappresenta quanto segue. I bandi di concorso agli artt. 12 (infanzia e primaria su posto comune e di sostegno) e art. 9 (scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno) recitano “La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all’articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale.”
” Considerata tale premessa normativa, si evince che le graduatorie concorsuali sono compilate tenendo conto unicamente dei vincitori e non degli idonei i quali, come prescritto dalla citata normativa, potrebbero essere inseriti nelle graduatorie solo in caso di successive rinunce dei vincitori alle immissioni in ruolo e sempre nei limiti dei posti banditi Sul punto, vale precisare che in caso di rinunce la reintegrazione della graduatoria avviene con riferimento alla medesima categoria cui appartiene l’aspirante rinunciatario ( vincitore per merito o per tipologia di riserva).
Pertanto, questo Ufficio non prenderà in carico istanze di accesso agli atti volte ad ottenere l’ostensione della documentazione afferente ai candidati idonei o elenchi non graduati, in quanto la predetta documentazione non è prevista dai bandi di concorso e quindi non detenuta da questa Amministrazione. Sul punto preme precisare che l’art. 2 c. 2 del D.P.R. 184/2006 espressamente prevede “Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione (…) nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”. Per quanto concerne la richiesta di informazioni in merito alle modalità di formulazione delle graduatorie, con specifico riferimento all’inserimento delle riserve, occorre rinviare all’art. 5 del D.P.R. 487/1994 come modificato dall’art. 1 l. e) del D.P.R. 82/2023, secondo cui “ Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso”; qualora, inoltre, tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva secondo quanto previsto dalla citata normativa ( cfr. legge n. 68/1999, al D.lgs. n. 66/2010, al D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2023). Tanto premesso, quindi, fino al 50% dei posti le graduatorie possono essere occupate da candidati riservisti. Va inoltre precisato che nella graduatoria di merito vengono inseriti i candidati con la “Riserva 30%” e i candidati in possesso delle altre riserve come sopra specificate. Qualora all’ interno del numero dei posti banditi ci siano vincitori titolari della “riserva 30%”, va comunque considerato che gli stessi potrebbero non averne beneficiato perché rientrati per punteggio o per altro titolo di riserva; in tal caso la quota “Riserva 30%” è comunque assorbita.
Occorre tener conto anche di quanto stabilito dalla normativa vigente relativa alle “preferenze” da applicare in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati (presenza/prevalenza di titoli di preferenza, ovvero, nei casi di assenza o a parità dei detti titoli, età anagrafica; possibile operatività della preferenza di genere, allorché prevista). Si precisa che l’inserimento delle riserve in graduatoria è stato effettuato dalla Piattaforma informatica ministeriale mediante un procedimento automatizzato e si ribadisce, quindi, che alcuna documentazione amministrativa inerente alle modalità seguite da questo Ufficio, al fine dell’inserimento delle riserve, è ostensibile mediante un accesso agli atti. Si richiama, infine, la normativa in materia di privacy e di tutela dei dati personali (segnatamente, D.lgs. n. 196/2003, GDPR 2016/679, D.lgs. n. 101/2018). In definitiva, alcuna richiesta di informazioni inerenti alle tematiche sopra richiamate è evasa da questo Ufficio e si rinvia ai decreti di approvazione delle graduatorie stesse pubblicate sul sito dell’USR Molise in cui si richiamano le norme di legge inerenti alle riserve.
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