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Carta docente ai precari, 1.000 euro a un supplente che a Vicenza ha svolto “servizio temporaneo” fino al termine delle lezioni. Anief: fare ricorso serve a recuperare soldi e dignità lavorativa

Aggiornamento: 20 set

"Dai tribunali d’Italia continuano a giungere sentenze a favore dei precari che chiedono la Carta del docente anche quando stipulano supplenze annuali di..."

Dai tribunali d’Italia continuano a giungere sentenze a favore dei precari che chiedono la Carta del docente anche quando stipulano supplenze annuali di fatto: è capitato due volte negli ultimi giorni a Vicenza, dove il giudice del lavoro ha accordato 1.000 euro a un insegnante che ha svolto due supplenze di lunga durata tra il 2022 e il 2024, la seconda delle quali firmando un contratto catalogato come “Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche”.

Il giudice ha spiegato, nella decisione finale, che “i principi” affermati nelle precedenti sentenze devono oggi “essere integrati e rivisitati alla luce della recente pronuncia resa dalla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 363-bis cpc” con la quale si è tra le altre cose stabilito che “la Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999”.



“Ancora una volta – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – dalle aule di tribunale arrivano conferme su quanto il nostro sindacato sostiene da diversi anni: non si può discriminare il personale docente precario che svolge lo stesso lavoro di chi è di ruolo. Se i doveri sono gli stessi, i diritti non possono essere ridotti. Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione, con motivazioni che non lasciano spazio ad alcuna replica. Lo avevano detto, qualche mese prima, il Consiglio di Stato e la Corte di Giustizia europea. Lo dicono oggi migliaia di tribunali del lavoro: la formazione in servizio non può essere ostacolata dall’amministrazione, che anzi ha il dovere di sostenerla. Faranno bene, dunque, anche i precari o ex precari che si sono visti negare la card annuale di 500 euro per l’aggiornamento a presentare ricorso gratuito con gli esperti legali Anief e quindi a chiedere spiegazioni al giudice del lavoro: in ballo ci sono da recuperare la dignità lavorativa assieme a migliaia di euro non assegnati a suo tempo”, conclude il presidente Anief.


LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VICENZA: LE CONCLUSIONI

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,

così provvede:

condanna il Ministero resistente a costituire in favore della parte ricorrente XXXX XXXX, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma di € 1.000,00, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa, con maggiorazione di interessi come per legge o rivalutazione monetaria su base Istat con la decorrenza di cui alla parte motiva della presente sentenza fino al saldo;

1) condanna il Ministero alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 500,00, con maggiorazione di spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione della somma in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.


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di LA REDAZIONE




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