Dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 obbligo di possesso ed esibizione del Green pass per tutto il personale scolastico.
Nel caso in cui la certificazione Verde Covid-19 non viene rilasciata in formato cartaceo o digitale, nessuna sanzione, purchè il suddetto personale scolastico siano in possesso del certificato che attesti la vaccinazione, tampone o la guarigione.
Riportiamo di seguito la nota di lettura al decreto Green pass approvato giovedi:
n primis, è inserito l’articolo 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario) già presente nel testo iniziale del decreto legge. L’articolo prevede al comma 1 che l’obbligo di certificazione sia esteso al personale scolastico delle scuole non paritarie. Inoltre, il comma 1-bis aggiunto in prima lettura prevede che lo stesso sia esteso: ai servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del D.lgs. n. 65/2017; ai centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA); ai sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP); ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS); agli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
Il comma 1-ter dispone poi che nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all’avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendano comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell’interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2.
L’articolo 9, comma 2 del decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 afferma:
Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
Chi non può vaccinarsi per motivi di salute deve richiedere il certificato di esenzione di vaccinazione al Covid-19.