"Le domande dovranno essere presentate agli uffici delle Istituzioni Scolastiche presso le quali si presta servizio e i quali Dirigenti Scolastici, prima di inoltrare le suddette..."

Ad integrazione della nota della nota prot. n. 5790 del 20.09.2024 si rende necessario precisare che l’Ufficio Scrivente ritiene necessario garantire ai docenti iscritti ai corsi per il TFA sostegno oltre che ai corsi abilitanti previsti dal DPCM del 4 agosto 2023, attivati alla data odierna (compresi gli inseriti con riserva nella graduatoria definitiva pubblicata con atto prot. n. 10321 del 22.12.2023 e a coloro i quali, a seguito dell’avviso prot. n. 1439 del 15.03.2024, avevano preventivamente presentato la domanda), la possibilità di presentare la domanda per la fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio.
Pertanto, accertata la disponibilità di permessi residui, al netto delle attribuzioni concesse, si autorizza la riapertura dei termini, dalla data di pubblicazione della presente circolare alla data del 25.09.2024, per la presentazione delle sole domande di fruizione dei permessi straordinari retribuiti (corredata della documentazione che ne accerta l’iscrizione e l’ammissione agli stessi) da imputarsi all’anno 2024, da parte del personale regolarmente iscritto e ammesso a frequentare i citati percorsi abilitanti previsti dal DPCM del 4 agosto 2023.
Le domande dovranno essere presentate agli uffici delle Istituzioni Scolastiche presso le quali si presta servizio e i quali Dirigenti Scolastici, prima di inoltrare le suddette domande a codesto Ufficio entro e non oltre il 26.09.2024, apporranno formale “visto”, in calce alle domande prodotte dal personale docente, su quanto dichiarato dall’interessato, e controlleranno che le stesse siano state compilate accuratamente in ogni parte, inclusa la parte dedicata all’anzianità di servizio, al fine di fornire a questo Ufficio tutti gli elementi utili ad una corretta valutazione. Si rammenta che i docenti inseriti con riserva nella summenzionata graduatoria devono procedere allo scioglimento della medesima.
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di VALENTINA ZIN
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