Nella giornata del 21 dicembre, l’INPS ha comunicato tutte le indicazioni relative al “Congedo parentale SARS CoV-2 per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.”
1. Premessa
L’articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ha previsto, a partire dal 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore della norma) e fino al 31 dicembre 2021, uno specifico congedo rubricato “Congedo parentale” e denominato, a seguire, “Congedo parentale SARS CoV-2”, per distinguerlo dall’esistente istituto del congedo parentale disciplinato nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. maternità/paternità).
Il nuovo “Congedo parentale SARS CoV-2” può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa. Il congedo può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari.
Tale congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.
Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente il congedo e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Si specifica, inoltre, che il comma 4 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 146/2021 prevede, per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Trattandosi, tuttavia, di aspetti giuslavoristici a cui non è collegato né il diritto all’indennità né alla contribuzione figurativa, si ricorda che l’Inps non ha competenza in materia e, pertanto, le relative domande di astensione dal lavoro devono essere presentate ai soli datori di lavoro e non all’Inps.
Con la circolare n. 189/2021 l’Istituto ha reso note le istruzioni amministrative in materia.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si forniscono le indicazioni sulla modalità di presentazione delle domande relative al “Congedo parentale SARS CoV-2” per lavoratori dipendenti. La domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” dei lavoratori dipendenti del settore privato può essere presentata anche per convertire i periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale fruiti a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021.
2. Presentazione della domanda per i lavoratori dipendenti
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
tramite il portale web dell’Istituto www.inps.it, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Per presentare la domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” si deve utilizzare la procedura per l'acquisizione delle Domande per Prestazioni a sostegno del reddito – Servizio Maternità selezionando le voci “Congedo Parentale” oppure “Congedo Parentale su Base Oraria”, anche per figli con disabilità in situazione di gravità. Dopo aver completato le informazioni di tipo anagrafico sarà necessario:
selezionare “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19” nella pagina “Tipo richiesta”, cliccare quindi su AVANTI;
spuntare la richiesta del congedo nella sezione “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)”, cliccare quindi su AVANTI;
indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e, dunque, le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provvedimento, cliccare quindi su AVANTI;
procedere con l'acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell'intervallo previsto dalla norma, ossia dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 31 dicembre 2021 (cfr. il paragrafo 6 della circolare n. 189/2021).
Per richiedere il congedo parentale ordinario in modalità giornaliera è necessario spuntare l'opzione “Richiesta per congedo parentale”, mentre per la modalità oraria l'opzione “Richiesta per congedo su base oraria”.
Inoltre, nella domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” in modalità oraria, il genitore dovrà dichiarare:
il numero di giornate intere di “Congedo parentale SARS CoV-2” da fruire in modalità oraria;
il periodo all’interno del quale tali giornate di “Congedo parentale SARS CoV-2” sono fruite in modalità oraria.
Il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di “Congedo parentale SARS CoV-2”, dovrà essere contenuto all’interno di un mese solare. Pertanto, nel caso in cui il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di “Congedo parentale SARS CoV-2” sia a cavallo tra due o più mesi, dovranno essere presentate due o più domande.
Considerato, infine, che l’indennizzo del “Congedo parentale SARS CoV-2” continua a essere erogato in modalità giornaliera, la fruizione oraria deve comunque essere ricondotta a una giornata intera di congedo. Di conseguenza, se le ore che compongono un giorno di “Congedo parentale SARS CoV-2” sono fruite su più giornate di lavoro, nella domanda che si presenta all’Istituto dovrà essere dichiarato di fruire di un giorno di “Congedo parentale SARS CoV-2” all’interno di un arco temporale di riferimento (dalla data “x” alla data “y”) nello stesso mese solare.
Sia per il “Congedo parentale SARS CoV-2” a giornata intera sia nel caso di “Congedo parentale SARS CoV-2” con fruizione in modalità oraria, le domande possono avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti la presentazione delle domande stesse, purché ricadenti all’interno dell’arco temporale previsto dalla norma, ossia dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 31 dicembre 2021.
Con successivo messaggio, all’esito del rilascio degli aggiornamenti in corso sulla relativa procedura, saranno comunicate le modalità per la presentazione delle domande di “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti all’Inps e per quelli iscritti alla Gestione separata.
di VALENTINA ZIN
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